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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24544/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, a seguito del rilievo di ricavi dichiarati inferiori a quelli desumibili dagli studi di settore. L'Ufficio ha contestato, in particolare, la deduzione di un importo fatturato da un socio per asserite consulenze aziendali, ritenendo deducibile solo una quota dei costi e indeducibile l'eccedenza per difetto di inerenza ex art. 109 TUIR. I contribuenti hanno impugnato gli atti e, dopo l'esito sfavorevole in primo grado e il parziale accoglimento in appello limitatamente al riconoscimento di una quota di costo deducibile, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità degli avvisi per illegittimità/decadenza del dirigente firmatario alla luce della sentenza Corte cost. n. 37/2015; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria sulla deducibilità parziale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita mancata autonoma valutazione delle prove da parte della CTR; 4) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per il mancato riconoscimento della piena inerenza delle consulenze fatturate dal socio alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione sulla legittimità della sottoscrizione degli avvisi da parte del dirigente non era stata proposta nei gradi di merito ed era quindi nuova in sede di legittimità; comunque l'ha ritenuta infondata nel merito, affermando che per la validità degli avvisi è sufficiente la sottoscrizione del capo ufficio o di funzionario delegato di carriera direttiva, senza che la declaratoria di incostituzionalità richiamata incida sulla validità degli atti. Ha respinto il secondo motivo, escludendo l'esistenza di una contraddizione motivazionale nella sentenza di appello, che aveva semplicemente riconosciuto la deducibilità limitata del costo e non quella integrale. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il terzo e il quarto motivo, poiché diretti in realtà a contestare la valutazione di fatto e il giudizio di inerenza compiuti dal giudice di merito, non sindacabili in cassazione come violazioni di legge. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deducibilità del costo richiede il requisito dell'inerenza all'attività produttiva dei ricavi; l'Ufficio e il giudice di merito possono disconoscere la parte di costo non adeguatamente collegata alla produzione del reddito.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli avvisi; la Corte non applica tale norma al caso, ritenendo inammissibile la censura nuova e comunque infondata.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'invalidità degli atti; la Corte non ne fa applicazione decisiva.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la qualifica dirigenziale non è richiesta.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla sottoscrizione degli avvisi IVA; la Corte conferma la validità degli atti firmati da funzionario legittimato.

  • artt. 66, 67 e 68 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamati dai ricorrenti in tema di organizzazione dell'Agenzia; non incidono sulla soluzione della Corte.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimazione del firmatario; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ritiene irrilevante la doglianza ai fini della validità dell'atto.

  • art. 1, comma 2, regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 novembre 2000

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla legittimazione del sottoscrittore; la Corte non ne ricava invalidità degli avvisi.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla denuncia di motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude la sussistenza del vizio.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità della sentenza; la Corte respinge la censura.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non viene ravvisata alcuna nullità della sentenza di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito delle prove, non una violazione delle regole sul giudizio di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la critica alla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge quando mira solo a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'Ufficio non avrebbe provato l'indeducibilità; la Corte reputa la doglianza sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per censure che la Corte qualifica, in parte, come meramente fattuali e quindi inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio prospettato.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Cita il rito camerale per la decisione in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cita il procedimento per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte rileva i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, una questione relativa alla validità dell'atto impositivo non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta nei gradi di merito, perché il giudizio di legittimità non è sede di introduzione di nuovi temi di controversia.
  • In tema di avvisi di accertamento, la sottoscrizione è valida se apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; la sola mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario non comporta automaticamente nullità dell'atto.
  • La declaratoria di incostituzionalità di norme che hanno consentito il conferimento di incarichi dirigenziali non incide, di per sé, sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari che, ai fini dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, avevano comunque titolo alla firma.
  • La deducibilità dei costi d'impresa richiede la prova dell'inerenza al ciclo produttivo; il giudice di merito può riconoscere solo la quota di costo effettivamente riferibile all'attività e disconoscere l'eccedenza non giustificata.
  • Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove o il giudizio di fatto del giudice di merito non possono essere ricondotte, in cassazione, a una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. se, in realtà, chiedono una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La motivazione è viziata solo quando presenti una reale incompatibilità logica o giuridica; non sussiste contraddizione se il giudice distingue tra riconoscimento parziale e negazione della deducibilità integrale di un costo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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