Ordinanza n. 2192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa al mancato superamento della prova preselettiva di un concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti della procedura concorsuale, ritenendo rilevanti il numero dei quesiti contestati e la distanza tra il punteggio conseguito e la soglia necessaria per superare la prova preselettiva. L’appellante ha dedotto l’intrinseca ambiguità e illogicità dei quesiti contestati, sostenendo che, qualora tali quesiti fossero stati valutati positivamente, avrebbe superato la prova preselettiva, indipendentemente dalla prossimità del punteggio originariamente conseguito alla soglia di ammissione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ritenuto che la dimostrazione della possibile decisività dei quesiti contestati superasse la considerazione, posta a fondamento dell’ordinanza appellata, relativa alla non prossimità del punteggio rispetto alla soglia. La questione sull’ambiguità e illogicità dei quesiti necessita di approfondimento nel merito. Non è stata quindi disposta una misura cautelare sostanziale di ammissione o sospensione, ma soltanto la sollecita trattazione della causa, tenuto conto dello stato della procedura concorsuale e del contemperamento degli interessi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della rapida trattazione della causa.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo al mancato superamento di una prova preselettiva, la non prossimità del punteggio conseguito alla soglia non esclude la sussistenza di esigenze cautelari quando il candidato dimostri che la valutazione positiva dei quesiti contestati sarebbe comunque sufficiente a determinare il superamento della prova.
- La contestazione dell’ambiguità o dell’illogicità intrinseca dei quesiti concorsuali, se potenzialmente decisiva ai fini dell’esito della prova, può richiedere un approfondimento nel merito anche quando il punteggio originario del candidato sia distante dalla soglia di ammissione.
- Quando lo stato della procedura concorsuale e il bilanciamento degli interessi consentono di tutelare adeguatamente la posizione del ricorrente mediante una rapida definizione del giudizio, il giudice cautelare può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito senza adottare una misura cautelare sostanziale.
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