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Sentenza

Sentenza del 26/09/2018 n. 22944 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Evento interruttivo - Verificazione in appello dopo la notifica e prima della costituzione in giudizio - Art. 299 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente è stata dichiarata fallita il 17 dicembre 2009, dopo la notifica dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta il 27 ottobre 2009, ma prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio. Il ricorrente ha denunciato che tale evento avrebbe dovuto determinare l'automatica interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e che, in assenza della riassunzione o prosecuzione nei confronti della curatela fallimentare, il giudice d'appello non avrebbe potuto decidere nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che la dichiarazione di fallimento intervenuta dopo la notifica dell'appello ma prima della costituzione in giudizio produce automaticamente l'interruzione del processo, anche senza che l'evento sia conosciuto dalla controparte o dal giudice. Poiché il giudizio non era stato interrotto né proseguito nei confronti della curatela, tutti gli atti successivi, inclusa la sentenza d'appello, erano nulli. La sentenza impugnata è stata cassata e gli atti sono stati rinviati alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 299 c.p.c.

    La morte della parte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte stessa o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza determina l'interruzione del processo.

    La norma si applica anche al giudizio d'appello e determina l'interruzione automatica quando l'evento interruttivo si verifica dopo la notificazione dell'atto introduttivo, ma prima della scadenza del termine per la costituzione. Non sono necessarie né la conoscenza dell'evento da parte del giudice o della controparte né una specifica attività diretta a provocare l'interruzione.

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

    Il richiamo generale al codice di procedura civile consente di applicare l'art. 299 c.p.c. anche nel processo tributario, nonostante il d.lgs. n. 546/1992 non contenga una disposizione identica.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento d'appello per violazione delle norme processuali sull'interruzione del giudizio.

  • D.lgs. n. 546/1992, artt. 42, 43, 45, 49 e 61

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alle regole del processo tributario riguardanti la costituzione, l'interruzione, l'estinzione e il giudizio d'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, gli eventi che fanno venir meno o modificano la capacità processuale di una parte, come il fallimento di una società, possono determinare l'interruzione automatica del giudizio.
  • Se l'evento si verifica dopo la notifica dell'appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione, l'interruzione opera automaticamente, anche se il giudice o la controparte non ne hanno avuto conoscenza.
  • Dopo l'interruzione, il processo deve essere riassunto o proseguito nei confronti del soggetto legittimato, come il curatore fallimentare; in mancanza, gli atti successivi e la sentenza possono essere dichiarati nulli.
  • Il giudice non può decidere il merito ignorando un evento interruttivo verificatosi in una fase processuale rilevante.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data dell'evento interruttivo, la data di notificazione dell'atto introduttivo e la scadenza del termine di costituzione, perché la sequenza temporale determina gli effetti processuali.

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