Cassazione Penale, Sentenza n. 30514/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione della Corte di appello di Napoli riformativa della sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti responsabili del reato previsto dall'art. 216 l. fall. (aggravato per danno di rilevante gravità, relativo alla vendita di beni della società Euroflex s.r.l. dichiarata fallita) e che aveva rideterminato le pene. Nei ricorsi per cassazione gli imputati deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della loro responsabilità e contestano la mancata rilevazione della intervenuta prescrizione; il loro ricorso è articolato in unico motivo.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Richiama la precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 2703/2020) che aveva annullato la decisione della Corte d'appello limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216 l. fall., mentre aveva dichiarato inammissibili gli altri profili di gravame, determinando così il formarsi del cosiddetto "giudicato interno" sulle questioni di responsabilità e di prescrizione. Conseguentemente, in sede di rinvio la Corte d'appello era legittimata a trattare esclusivamente la rideterminazione della durata delle pene accessorie e l'ha fatto motivando adeguatamente la fissazione in anni tre per l'inabilitazione e l'incapacità di esercitare uffici direttivi, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. I ricorrenti non contestano specificamente tale valutazione. Perciò i ricorsi vengono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
Riferimento alla fattispecie di reato di bancarotta (o disposizioni fallimentari) aggravata per danno di rilevante gravità; la Corte ha confermato la responsabilità già accertata e il rinvio ha riguardato esclusivamente la durata delle pene accessorie previste da questa disposizione.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la determinazione della misura della pena (e delle pene accessorie): la Corte d'appello, nel rideterminare la durata delle pene accessorie, ha applicato i criteri di individualizzazione della pena previsti da questa norma.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti dai ricorrenti (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili poiché le questioni oggetto dei ricorsi (responsabilità e prescrizione) erano già risultate incise dal precedente giudicato interno.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata rispetto al limite della riproduzione del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla normativa sulle disposizioni di attuazione.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Citata come base giuridica per la presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione; il PM ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi con atto scritto.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza e dichiara inammissibili altri profili, si forma il "giudicato interno" sulle questioni non annullate: quelle questioni non possono essere nuovamente riesaminate nel giudizio di rinvio.
- In sede di rinvio la Corte d'appello deve limitarsi a trattare esclusivamente i profili espressamente oggetto dell'annullamento della Cassazione; valutazioni su responsabilità o prescrizione già definitive non possono essere riaperte.
- La durata delle pene accessorie va determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione coerente e non manifestamente illogica della Corte d'appello è sufficiente a respingere censure generiche sull'entità di tali pene.
- La presentazione di argomentazioni già ritenute inammissibili dalla Cassazione può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a titolo di spese e di contributo alla Cassa delle ammende per irritualità o colpa nell'impugnazione.
- Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono essere specifiche e riferite ai profili ancora aperti: censure generiche o riguardanti questioni definitivamente decise dalla Cassazione rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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