Sentenza n. 890/2026 - Bari, Sezione 2
per 1) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, ove occorrer possa, anche dal Ministero della Cultura, sull’istanza di VIA presentata dalla ricorrente per un progetto di impianto eolico denominato “Wind 1”, della potenza di 54,4 MW, da realizzare in Comune di Foggia, con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Lucera; 2) la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, ove occorrer possa, anche del Ministero della Cultura, a concludere il procedimento di cui al precedente punto entro un breve termine perentorio; 3) fin da subito la nomina di un Commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni; 4) l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza di VIA di cui al punto 1) e conseguentemente la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso della somma di 19.124,94 €.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e arresto procedimentale sull'istanza di VIA relativa a un impianto eolico da 54,4 MW, oltre al mancato rimborso della metà degli oneri istruttori
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di VIA relativa al progetto eolico denominato Wind 1, da realizzare nel Comune di Foggia con opere di connessione anche nel Comune di Lucera, nonché la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento, la previsione di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il rimborso della metà degli oneri istruttori, pari a € 19.124,94. La ricorrente ha dedotto il superamento dei termini per la conclusione del procedimento, con violazione dell'art. 2 della l. 241/1990, degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 20 della l. 241/1990, dell'art. 5 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 9 Cost. e della direttiva 2011/92/UE, nonché la violazione della disciplina speciale applicabile alle VIA relative a impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Ministero ha sostenuto che la complessità e la sensibilità degli interessi coinvolti, nonché la priorità accordata ai progetti di maggiore potenza ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 152/2006, rendessero solo apparente il ritardo. La società ha inoltre eccepito la tardività della memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima l'inerzia delle amministrazioni, rilevando che, dopo la dichiarazione di procedibilità e la consultazione del pubblico, il procedimento si era arrestato senza che fossero rispettati i termini perentori previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006. In particolare, erano scaduti sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione per l'espressione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sia il termine complessivo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza l'adozione dello schema di provvedimento di VIA. Il giudice ha escluso che la priorità nella trattazione dei progetti o le difficoltà organizzative dell'amministrazione potessero giustificare il superamento dei termini normativi. Ha quindi accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato alla Commissione Tecnica di adottare il parere istruttorio entro trenta giorni e al MASE di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. È stata accolta anche la domanda di rimborso della metà degli oneri istruttori, con condanna del MASE al pagamento di € 19.124,94. Non è stato nominato il commissario ad acta, poiché sono previsti meccanismi sostitutivi per l'eventuale ulteriore inerzia. Il MASE è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.500, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di avviare e concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando l'istanza del privato sia ragionevole e pretensiva.
artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006
Disciplinano la procedura di VIA statale, stabilendo le scansioni temporali per la consultazione, il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e l'adozione del provvedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC “si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23”
Prevede termini per l'espressione della Commissione e per la predisposizione dello schema di VIA, seguiti dall'adozione del provvedimento da parte del Ministero.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
“Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”
Attribuisce natura perentoria a tutti i termini della procedura di VIA; il loro superamento integra inerzia illegittima e non può essere giustificato da difficoltà organizzative o dall'elevato numero di procedimenti.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Colloca la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC alle dipendenze funzionali del Ministero, consentendo di imputare al MASE l'obbligo di provvedere anche per il segmento istruttorio affidato alla Commissione.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere in presenza di silenzio-inadempimento.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela contro il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa per il rimborso della metà degli oneri istruttori versati per l'istanza di VIA, riconosciuto nel caso concreto nella misura di € 19.124,94.
Massime di principio
- Nelle procedure di VIA statale relative ai progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, i termini previsti dall'art. 25 del medesimo decreto per l'espressione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e per la conclusione del procedimento hanno natura perentoria.
- La priorità accordata dalla normativa ai progetti di maggiore potenza o ai progetti prioritari non consente di derogare ai termini perentori della VIA, né le difficoltà organizzative e l'elevato numero di procedimenti possono giustificare il loro superamento.
- Quando la procedura di VIA statale, dopo l'avvio e la consultazione del pubblico, rimane arrestata senza l'adozione del parere istruttorio o del provvedimento conclusivo, sussiste silenzio-inadempimento tutelabile con il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L'obbligo di provvedere grava sul Ministero competente anche quando il segmento istruttorio è affidato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, poiché la Commissione opera alle dipendenze funzionali del Ministero.
- In presenza di silenzio illegittimo sulla VIA, il giudice può ordinare alla Commissione Tecnica di adottare il parere di competenza entro un termine determinato e al Ministero di concludere il procedimento entro un ulteriore termine, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione tecnica e amministrativa.
- La metà degli oneri istruttori versati per l'istanza di VIA deve essere rimborsata al proponente nei casi e alle condizioni previste dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.
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