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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19824/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, per l'anno d'imposta 2006, ha recuperato maggiori importi IRAP nei confronti di una società che svolgeva attività di costruzione e successiva vendita di immobili, sulla base di un pvc della Guardia di Finanza. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Basilicata aveva confermato. In cassazione l'Ufficio deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse trascurato l'antieconomicità dell'attività, emersa da vendite sotto costo, da una persistente incongruenza tra costi e ricavi e dalla discrasia tra prezzi di vendita e valori medi stimati dall'OMI/FIAIP. Con il secondo motivo denunciava motivazione apparente e nullità della sentenza regionale, assumendo che la CTR avesse reso una motivazione apodittica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i valori di riferimento dell'organismo immobiliare non costituiscono presunzione legale e possono valere solo come elemento indiziario da combinare con ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la CTR aveva accertato che tali ulteriori elementi non erano stati efficacemente dedotti e aveva, comunque, valorizzato spiegazioni difensive della contribuente sui maggiori costi e sulle ragioni economiche delle vendite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata non era affatto priva di motivazione né al di sotto della soglia della "motivazione minima costituzionale"; l'iter logico-giuridico della CTR risultava comprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato insieme alle norme sull'accertamento induttivo a sostegno della censura dell'Ufficio, ma la Corte non ravvisa la violazione lamentata.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma sull'accertamento induttivo: la Corte ribadisce che l'antieconomicità può legittimare l'accertamento solo se sorretta da ulteriori elementi indiziari e, in difetto, le spiegazioni del contribuente possono essere ritenute sufficienti.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo in materia IVA; la Corte ne conferma l'uso solo nei limiti della presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sull'accertamento; la Corte non accoglie la doglianza correlata.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a supporto della critica alla valutazione delle prove; il motivo è respinto perché mira in sostanza a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova: una volta contestata l'antieconomicità, spetta al contribuente fornire spiegazioni; nel caso concreto la CTR ha ritenuto fornite e sufficienti tali spiegazioni.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato sul tema delle presunzioni; la Corte afferma che i valori medi di settore sono solo indizi e non presunzioni legali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici: la rettifica dei corrispettivi richiede altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria: la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando manchi del tutto l'esposizione dei motivi o la motivazione sia meramente apparente; tale ipotesi non sussiste nel caso esaminato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione; la Corte precisa che la censura è ammissibile solo sotto la soglia della motivazione minima costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge; la Corte respinge il relativo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte nega la sussistenza del vizio.

Massime di principio

  • Nel settore dell'accertamento tributario dei ricavi di imprese immobiliari, lo scostamento tra prezzi dichiarati e valori medi di zona non integra di per sé una prova legale: costituisce solo un indizio che deve essere corroborato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Se l'Amministrazione contesta l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'onere di fornire spiegazioni plausibili si sposta sul contribuente; tuttavia, se tali spiegazioni sono ritenute credibili dal giudice di merito, la rettifica induttiva non può essere mantenuta sulla sola base di un indice statistico o comparativo.
  • In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito sotto le vesti della violazione di legge: la censura che mira a contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti è inammissibile o comunque infondata se il giudice di merito ha compiuto un accertamento logico e motivato.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione delle ragioni della decisione o l'apparato argomentativo sia incomprensibile; non basta che la parte soccombente reputi la motivazione sintetica o non condivisibile.
  • La denunciabilità in cassazione del vizio motivazionale è confinata ai casi di anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia al di sotto della soglia della motivazione minima costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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