Cassazione Penale, Sentenza n. 8243/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato Francesco De Grandis e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'espletamento dell'interrogatorio formale richiesto dall'indagato. Il ricorrente sosteneva che la richiesta di interrogatorio, trasmessa telematicamente il 25/10/2023 dal difensore, era stata rifiutata dal sistema per "incongruenza del dato anagrafico" e dunque non era pervenuta validamente: in mancanza di una efficace istanza dell'imputato il giudice non poteva disporre la regressione, che renderebbe ingiustificata la pausa del procedimento e potrebbe determinare la nullità di future citazioni a giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non sia abnorme: la giurisprudenza consente al giudice di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta per omesso interrogatorio dell'indagato che l'abbia richiesto, e di disporre la regressione degli atti al Pubblico ministero. Inoltre la Corte ha qualificato la mancata consegna della PEC come problema imputabile al sistema della Procura e non al difensore: in tali casi la normativa prevede il perfezionamento della notifica mediante deposito in cancelleria (richiamando principi di art. 16 L.221/2012 e correlati). Ne consegue che il Tribunale ha legittimamente disposto lo stralcio e la trasmissione degli atti per l'espletamento dell'interrogatorio e che il Pubblico ministero potrà provvedere alla rinnovazione delle notificazioni o alle azioni conseguenti. Non è stata disposta condanna alle spese processuali nei confronti della parte pubblica.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, L. 221/2012
Stabilisce che in caso di omessa comunicazione dell'indirizzo PEC o di mancata notifica per 'colpa' del destinatario la notifica si intende perfezionata con il deposito in cancelleria; la Corte lo usa per affermare che la mancata consegna per malfunzionamento della segreteria non è imputabile al difensore e può essere sanata dal deposito.
art. 51, comma 3, D.L. 112/2008
Richiamato come norma che consente il perfezionamento della notifica mediante deposito in cancelleria nelle ipotesi previste dalla normativa sulla posta certificata.
art. 16, comma 4, D.M. n.44 (richiamato nella sentenza)
Prevede che quando è generato un avviso di mancata consegna secondo le regole tecniche della PEC la notifica può essere effettuata mediante deposito in cancelleria, salvo caso fortuito o forza maggiore; la Corte applica questa regola al caso di malfunzionamento della segreteria.
Circolare del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2014
Individua le ipotesi imputabili al difensore (es. casella piena, non attivata, sconosciuta). La Corte la usa per distinguere le ipotesi che ricadono sulla responsabilità del difensore da quelle dovute a malfunzionamenti del sistema della Procura.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U, n. 25957/2009; Sez. 6, n. 9730/2013)
Costituisce il fondamento per l'affermazione che non è abnorme la pronuncia che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta per omesso interrogatorio richiesto dall'indagato; tale pronuncia rientra nei poteri del giudice e non determina necessariamente la paralisi del procedimento, potendo il PM rinnovare le notificazioni.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U, n. 3775/2017)
Principio secondo cui, in caso di rigetto di ricorso proposto da parte pubblica, non segue automaticamente condanna alle spese processuali a carico della parte pubblica.
Massime di principio
- Il giudice può dichiarare la nullità di atti processuali (es. richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione) per omesso interrogatorio richiesto dall'indagato e disporre la regressione degli atti al PM senza che ciò costituisca atto abnorme o paralizzi il procedimento.
- La mancata consegna di una comunicazione telematica non è automaticamente imputabile al difensore: se deriva da malfunzionamento dei sistemi della Procura la notifica può essere considerata perfezionata mediante deposito in cancelleria secondo le norme sulla PEC e le circolari ministeriali.
- Il difensore dovrebbe conservare prova dell'invio telematico e, in caso di avviso di non consegna, procedere tempestivamente al deposito in cancelleria o a nuova trasmissione, ma l'errore organizzativo della Procura non può essere fatto gravare sulla difesa.
- Il Pubblico ministero, se ricorre la nullità o la regressione per omesso interrogatorio, può rinnovare le notificazioni e procedere; la declaratoria di nullità non implica necessariamente l'interruzione definitiva del procedimento.
- Le parti pubbliche che vedono respinto un ricorso in Cassazione non sono automaticamente condannate alle spese processuali.
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