Cassazione Penale, Ordinanza n. 5164/2015 del 11/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il G.I.P. del Tribunale di Catania, con sentenza del 19 dicembre 2013 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato a sedici imputati le pene concordate per reati relativi all'associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al favoreggiamento dell'immigrazione e al concorso nella falsificazione di documenti d'identità e nella sostituzione di persona, commessi dal 2009 con condotta permanente sino al gennaio 2013. Per uno dei ricorrenti, la pena applicata era di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 50.000 di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche e unificazione dei reati per continuazione. Il ricorso di tale imputato deduceva, da un lato, l'illegittimità del patteggiamento in ragione del divieto previsto dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. per i delitti contemplati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p., sostenendo che vi rientrasse l'art. 416, comma 6, c.p.; dall'altro, denunciava l'assenza di motivazione sul mancato proscioglimento e la modifica giudiziale dei passaggi intermedi e della pena base concordata, pur lasciando invariata la pena finale. Questo ricorrente ha poi personalmente rinunciato al ricorso. Per gli altri imputati, i cui ricorsi erano diretti anche a contestare l'errato recepimento dell'accordo e il calcolo della pena, la Corte ha rilevato che non sussistevano cause di inammissibilità, senza però decidere il merito, disponendo la trasmissione degli atti alla Prima sezione penale.
La decisione
Il ricorso dell'imputato che aveva dedotto il divieto di patteggiamento e la modifica dell'accordo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente vi ha rinunciato con dichiarazione personale scritta. È stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende. Quanto agli altri imputati, la Corte ha escluso cause di inammissibilità e, rilevando questioni sulla conformità della sentenza all'accordo delle parti e sulla correttezza del calcolo della pena, ha ordinato la rimessione degli atti alla Prima sezione penale competente secondo i criteri tabellari, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, c.p.p.; non ha quindi deciso tali ricorsi nel merito.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
la legge 12 giugno 2003 nr. 134 introduttiva del comma 1-bis dell’art. 444 cod. proc. pen. prescrive il divieto di ammissione al patteggiamento allargato per i delitti previsti dall’art. 51 commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen.
Il ricorrente sosteneva che il patteggiamento allargato fosse vietato per il reato associativo contestato, ma la Corte non ha esaminato tale censura nel merito, essendo il ricorso stato rinunciato.
art. 591 c.p.p.
La rinuncia al ricorso, secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso.
La rinuncia al ricorso comporta la sua inammissibilità.
art. 610, comma 1, c.p.p.
ritenuto che non sussiste alcuna causa di inammissibilità dei ricorsi, come rilevata in sede di esame preliminare del procedimento ai fini dell’assegnazione dello stesso a questa sezione avuto riguardo all’errato recepimento dell’accordo delle parti e all’erroneo calcolo della pena; visto l’art. 610, comma 1, ultima parte, c.p.p., ordina rimettersi gli atti alla sezione prima penale competente secondo i criteri tabellari.
Quando, per ricorsi non inammissibili, emergono questioni che richiedono l'esame della conformità della sentenza all'accordo e del calcolo della pena, gli atti possono essere rimessi alla sezione competente secondo i criteri tabellari.
Massime di principio
- La rinuncia personale al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione; ne conseguono, nel caso deciso, la condanna del rinunciante alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 1.000.
- La rilevazione, in sede preliminare, di questioni non manifestamente inammissibili concernenti il recepimento dell'accordo di patteggiamento e il calcolo della pena può comportare la rimessione degli atti alla sezione competente, senza decisione sul merito delle impugnazioni.
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