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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13432/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal soggetto interessato avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria del 5 novembre 2024. La Corte rileva che l'impugnazione è stata sottoscritta dalla parte personalmente, in violazione delle norme che, per il ricorso per cassazione, richiedono la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito contro l'ordinanza impugnata, poiché la decisione si arresta al rilievo dell'inammissibilità formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve rispettare le regole di assistenza tecnica previste per l'impugnazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato il regime delle impugnazioni in cassazione imponendo la sottoscrizione da parte di difensori abilitati

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche conseguenti, tra cui la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 624 c.p.p.

    non citato nel testo

  • art. 591 c.p.p.

    non citato nel testo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto o sottoscritto personalmente dalla parte, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nei casi in cui l'assistenza tecnica sia richiesta dalla legge.
  • La verifica del requisito formale di validità dell'impugnazione precede ogni esame del merito e comporta l'arresto immediato del giudizio di legittimità se il ricorso è privo della necessaria sottoscrizione tecnica.
  • In caso di inammissibilità non derivante da causa non imputabile al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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