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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07728/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due verbali di accertamento con cui l’INPS contestava a una società l’indebita fruizione di sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità ex l. n. 223/1991. Secondo gli accertamenti di merito, la società aveva assunto 29 lavoratori, di cui 25 già licenziati da un’altra impresa; nello stesso periodo, quest’ultima aveva assunto 25 lavoratori licenziati dalla ricorrente, con assunzione reciproca anche dei rispettivi legali rappresentanti. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’operazione non determinasse un reale incremento occupazionale e fosse inserita in una coordinazione tra imprese, anche mediante costituzione di A.T.I. per alcuni appalti. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che gli sgravi non potevano essere negati in assenza di rapporto di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. e poiché le imprese erano autonome; 2) ulteriore violazione dell’art. 8, comma 4-bis, per avere la Corte escluso il diritto agli sgravi nonostante, a dire della ricorrente, vi fosse stato un incremento occupazionale di 4 unità oltre i 25 licenziati; 3) violazione degli artt. 8, comma 4, e 25, comma 9, l. n. 223/1991, per non avere considerato che parte degli sgravi era stata fruita ex art. 25, comma 9, norma ritenuta autonoma; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la Corte avrebbe erroneamente posto a carico della società la prova della subordinazione del rapporto di lavoro di un legale rappresentante assunto dall’altra impresa, mentre tale prova dell’assenza di subordinazione sarebbe spettata all’INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi nella parte in cui pretendevano un’interpretazione restrittiva dell’art. 8 l. n. 223/1991 ancorata al solo art. 2359 c.c., ribadendo che gli sgravi non spettano anche quando le imprese, pur formalmente autonome, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e agiscano in modo coordinato per realizzare un’operazione unitaria di ristrutturazione con licenziamenti e riassunzioni. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti in modo conforme dai giudici di merito, relativi alla mancanza di un reale incremento occupazionale e alla natura coordinata delle assunzioni. Il terzo motivo è stato respinto perché anche l’art. 25, comma 9, l. n. 223/1991 presuppone un effettivo incremento occupazionale e l’assenza di condotte elusive. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la sentenza impugnata conteneva una autonoma ratio decidendi fondata anche sull’accertamento in fatto della insussistenza della subordinazione del rapporto, censura non attaccata specificamente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 223/1991

    Gli sgravi contributivi non spettano quando l’assunzione del personale in mobilità sia inserita in un’operazione elusiva tra imprese non estranee tra loro, anche senza rapporto di controllo ex art. 2359 c.c., se vi sono assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e coordinamento operativo.

  • art. 2359 c.c.

    Il rapporto di controllo o collegamento societario non è l’unico parametro rilevante: ai fini degli sgravi conta anche una relazione sostanziale tra imprese, accertabile in concreto.

  • art. 25 l. n. 223/1991

    Anche questa disciplina richiede che l’assunzione del personale in mobilità risponda a reali esigenze economiche e determini un effettivo incremento occupazionale, non essendo consentite operazioni fittizie o preordinate al solo godimento dell’incentivo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova non è accolta quando la decisione si fonda anche su un autonomo accertamento in fatto non specificamente impugnato; inoltre il giudice può porre l’onere probatorio a chi invoca il beneficio contributivo.

  • art. 360, co. 4 c.p.c.

    In presenza di doppia pronuncia conforme, non sono ammissibili censure che mirino solo a ribaltare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori in mobilità non spettano quando l’operazione sia sostanzialmente unitaria e coordinata tra imprese non del tutto estranee, anche se manca un formale rapporto di controllo o collegamento societario ex art. 2359 c.c.
  • Ai fini dell’esclusione del beneficio non è necessaria la coincidenza formale degli assetti proprietari in senso stretto: è sufficiente un nucleo proprietario comune o comunque un legame sostanziale idoneo a sorreggere un’operazione di riassetto con licenziamenti e riassunzioni incrociate.
  • Le agevolazioni previste dalla l. n. 223/1991 presuppongono un effettivo incremento occupazionale e una reale esigenza economica dell’assunzione; sono quindi negate quando emergano condotte elusive o interruzioni fittizie e preordinate dei rapporti lavorativi.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto veste di violazione di legge, mirino in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti già compiuta in modo conforme dai giudici di merito.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su una autonoma ratio decidendi di fatto non specificamente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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