Sentenza n. 519/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento dirigenziale n. 54 del 24.05.2021 con il quale la Provincia di Brindisi – Area 4: Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente – ha formulato giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla odierna ricorrente avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza pari a circa 9001 Kwp e delle relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Brindisi, nonché della relativa nota di trasmissione da parte del medesimo Ente prot. n. 0017336 del 24.05.2021: b) dei pareri negativi espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e, segnatamente: b1) nota della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, prot. n. 18395 del 6.05.2020; b2) note dell'ARPA DAP Brindisi prot. n. 54005 del 3.09.2020 e prot. n. 23074 del 15.04.2020; b3) nota Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio prot. n. 7104 del 29.09.2020; b4) nota Comune di Brindisi prot. n.84480/2020 del 30.09.2020; NONCHÉ, OVE OCCORRA, NEI LIMITI DELL'INTERESSE AZIONATO del PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”; alle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Elaborato 4.4.1 Parte I); alle previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”), e alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo a un progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, unitamente ai pareri negativi espressi dalle amministrazioni coinvolte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento dirigenziale della Provincia di Brindisi recante giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 9001 kWp e per le opere connesse, nonché i pareri negativi espressi dalla Regione Puglia, dall'ARPA e dal Comune di Brindisi. Erano inoltre contestate, nei limiti dell'interesse azionato e ove occorresse, alcune previsioni del PPTR Puglia e delle relative linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Prima della decisione, con atto depositato il 7 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale, i pareri presupposti e le disposizioni del PPTR. Il giudice ha applicato il principio dispositivo in senso ampio, rilevando che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in assenza di repliche o diverse richieste delle parti intimate, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire né decidere d'ufficio il merito. Le spese sono state dichiarate irripetibili, anche in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse e in assenza di repliche o diverse richieste delle parti, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo prendere atto della dichiarazione.
- Il principio dispositivo in senso ampio comporta che la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino alla trattenuta della causa in decisione.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di regola, una decisione sulla legittimità degli atti impugnati; le spese possono essere dichiarate irripetibili in ragione della natura della decisione e della mancata costituzione delle parti intimate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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