Corte di giustizia, Sentenza C-536/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 febbraio 2022. — « Tiketa » UAB contro M. Š. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/83/UE – Contratti conclusi con i consumatori – Nozione di “professionista” – Obbligo d’informazione riguardante i contratti a distanza – Obbligo di fornire le informazioni richieste in un linguaggio semplice e comprensibile e su un supporto durevole. — Causa C-536/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nella direttiva 2011/83, la nozione di professionista comprende anche l’intermediario che opera in nome o per conto dell’operatore principale. Nel caso di vendita online di biglietti, sia il distributore sia l’organizzatore possono quindi ricadere nella nozione di professionista ai fini degli obblighi informativi. La Corte precisa inoltre che le informazioni precontrattuali possono essere rese nelle condizioni generali approvate online, ma ciò non esonera dall’obbligo di conferma su supporto durevole dopo la conclusione del contratto.
Interpretazione della direttiva 2011/83/UE: nozione di "professionista" in caso di intermediario nella vendita online di biglietti e modalità di assolvimento degli obblighi informativi precontrattuali e su supporto durevole nei contratti a distanza.
La questione giuridica
Se un intermediario che vende online biglietti per eventi debba essere qualificato come "professionista" ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE, anche quando agisce in nome o per conto dell’organizzatore principale e anche se tali soggetti possano entrambi essere considerati professionisti; e se gli obblighi di informazione di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva siano rispettati quando le informazioni sono rese disponibili solo nelle condizioni generali sul sito web, accettate mediante click-wrap, e quale rilievo abbiano il supporto durevole e la conferma successiva del contratto.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 2011/83/UE, è "professionista" non solo il soggetto che agisce direttamente nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ma anche l’intermediario che agisce in nome o per conto di tale soggetto; pertanto, intermediario e operatore principale possono entrambi essere qualificati come professionisti, senza necessità di dimostrare una doppia prestazione di servizi. Inoltre, per i contratti a distanza, le informazioni precontrattuali richieste dall’articolo 6 possono essere fornite prima della conclusione del contratto nelle condizioni generali accettate online dal consumatore, purché in modo chiaro e comprensibile, ma tale modalità non sostituisce l’obbligo di inviare successivamente la conferma del contratto su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7; le informazioni così fornite entrano comunque a far parte integrante del contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 1, 2 e 10 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafo 5, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafi 1 e 5, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 8, paragrafi 1 e 7, direttiva 2011/83/UE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 2005/29/CE
- Articolo 7, paragrafo 4, direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 1999/44/CE
- Direttiva 97/7/CE
- Articolo 114 TFUE
Interpretazione della direttiva 2011/83/UE nella vendita online di biglietti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in una controversia tra Tiketa UAB, distributore di biglietti per eventi, e M. Š., consumatore che aveva acquistato un biglietto per uno spettacolo poi annullato. Il giudice nazionale chiedeva alla Corte di chiarire la nozione di "professionista" e la corretta modalità di assolvimento degli obblighi informativi nei contratti a distanza disciplinati dalla direttiva 2011/83/UE.
Fatti e procedimento principale
M. Š. aveva acquistato un biglietto tramite il sito di Tiketa per un evento culturale organizzato da Baltic Music VšĮ. Sul sito e nelle condizioni generali comparivano indicazioni secondo cui Tiketa era un semplice distributore/intermediario palese e che l’organizzatore assumeva la piena responsabilità dell’evento; il biglietto cartaceo riportava solo parte delle condizioni generali. Dopo l’annullamento dell’evento, M. Š. chiedeva il rimborso del biglietto, delle spese di viaggio e postali e il risarcimento del danno morale. I giudici di merito avevano accolto in parte la domanda contro Tiketa; la causa era poi giunta in cassazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava in sostanza:
- se l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE consenta di qualificare come "professionista" anche un intermediario che agisce in nome o per conto di un altro operatore;
- se rilevi, ai fini di tale qualificazione, il fatto che l’intermediario abbia informato il consumatore dell’identità e dei dati del professionista principale;
- se anche intermediario e organizzatore principale possano essere entrambi professionisti, senza dover ravvisare una doppia prestazione di servizi;
- se gli obblighi informativi di cui agli articoli 6 e 8 siano rispettati quando le informazioni sono incluse nelle condizioni generali del sito e accettate con click-wrap, e quale effetto abbia la mancata consegna della conferma su supporto durevole.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/83/UE, specie gli articoli 1, 2, 3, 6 e 8;
- la nozione di "supporto durevole" di cui all’articolo 2, punto 10;
- la direttiva 2005/29/CE, come termine di raffronto per la nozione di professionista;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
La Corte sottolinea anche che la direttiva 2011/83/UE non incide sul diritto contrattuale nazionale generale, in particolare su formazione, validità e rappresentanza, richiamando i considerando 14 e 16 e l’articolo 3, paragrafo 5.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "professionista"
La Corte osserva che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 2, non sono perfettamente coincidenti, ma interpreta la disposizione alla luce dell’economia generale e della finalità della direttiva. Richiama l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), che impone al professionista di indicare anche l’identità e l’indirizzo del professionista per conto del quale agisce: ciò dimostra che la categoria comprende anche chi opera per conto altrui.
Rileva inoltre che, in base alla giurisprudenza già resa in materia di tutela dei consumatori, la nozione di professionista deve essere interpretata in modo omogeneo nelle direttive 2011/83 e 2005/29, entrambe fondate sull’articolo 114 TFUE e dirette a un elevato livello di protezione dei consumatori e al corretto funzionamento del mercato interno.
La Corte precisa che:
- è professionista chi agisce nel quadro della propria attività economica;
- è altresì professionista chi agisce in qualità di intermediario in nome o per conto di tale soggetto;
- il fatto che l’intermediario abbia o meno informato il consumatore del proprio ruolo non incide sulla qualificazione;
- il professionista principale può a sua volta essere qualificato come professionista, anche senza ricorrere alla nozione di doppia prestazione di servizi.
La direttiva 2011/83, infatti, non disciplina l’identità delle parti del contratto né la ripartizione delle responsabilità tra intermediario e operatore principale: tali profili restano rimessi al diritto nazionale.
Ragionamento della Corte sugli obblighi informativi e sul supporto durevole
Quanto alla seconda questione, la Corte distingue tra:
- gli obblighi sostanziali di informazione precontrattuale dell’articolo 6;
- le modalità formali e la conferma successiva del contratto disciplinate dall’articolo 8.
Prima della conclusione del contratto, il professionista deve fornire in modo chiaro e comprensibile le informazioni richieste dall’articolo 6, paragrafo 1. La Corte afferma che la direttiva non vieta che tali informazioni siano rese nelle condizioni generali accessibili sul sito dell’intermediario e accettate attivamente dal consumatore mediante spunta di una casella, purché esse siano effettivamente comprensibili.
Tuttavia, questa modalità non sostituisce la successiva conferma del contratto su un supporto durevole prevista dall’articolo 8, paragrafo 7. La Corte richiama la nozione di supporto durevole come strumento che consenta al consumatore di conservare e riprodurre le informazioni, e osserva che una mera visualizzazione online delle condizioni generali non garantisce conservazione, integrità e accessibilità per un periodo adeguato.
La Corte aggiunge che la mancata consegna della conferma su supporto durevole non impedisce che le informazioni precontrattuali divengano parte integrante del contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5: quest’ultima conseguenza non è subordinata all’adempimento dell’obbligo di conferma su supporto durevole.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che anche l’intermediario che agisce in nome o per conto di un professionista è un professionista, e che intermediario e commerciante principale possono entrambi rientrare nella nozione senza dover accertare una doppia prestazione di servizi;
- gli articoli 6 e 8 della direttiva non ostano a che le informazioni precontrattuali siano fornite nelle condizioni generali approvate online, purché in modo semplice e comprensibile, ma tale modalità non sostituisce la conferma successiva su supporto durevole; le informazioni fornite restano comunque parte integrante del contratto.
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori che vendono online beni o servizi tramite intermediari, la sentenza conferma che non è sufficiente qualificarsi come meri distributori per sottrarsi agli obblighi informativi della direttiva 2011/83. Sul piano operativo, le condizioni generali accettate con click-wrap possono essere utili per la fase precontrattuale, ma occorre comunque inviare una conferma contrattuale su supporto durevole quando la normativa lo richiede, soprattutto per evitare contestazioni su validità dell’informazione e tutela del consumatore.
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