Sentenza del 25/07/2018 n. 8749 - Comm. Trib. Prov. Napoli
N.58/2018 RISCOSSIONE - Attività - Atti adottati da Equitalia s.p.a. prima della propria estinzione - Notificati successivamente dalla nuova società - Validità - Sussistenza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’atto, adottato da Equitalia prima della sua estinzione ma notificato successivamente, fosse invalido o inefficace perché la società che lo aveva formato non esisteva più al momento della notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto valido ed efficace l’atto perfezionato da Equitalia prima della sua estinzione, anche se notificato in un momento successivo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’art. 1 del D.L. n. 193/2016 ha determinato una successione a titolo universale e una continuità dell’attività, non una discontinuità tale da caducare gli atti già legittimamente adottati. Il nuovo ente è subentrato nella titolarità degli atti e nei relativi effetti.
Norme richiamate
Art. 1 del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge n. 255/2016
La norma ha soppresso Equitalia e istituito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale ente pubblico economico successore a titolo universale. La successione è stata interpretata come continuità giuridica e organizzativa dell’attività di riscossione: gli atti validamente adottati da Equitalia prima dell’estinzione restano validi ed efficaci e possono essere notificati o fatti valere dal nuovo ente.
Massime di principio
- La successiva estinzione dell’ente o della società che ha formato un atto non comporta automaticamente la nullità o la perdita di efficacia dell’atto, se esiste un successore universale previsto dalla legge.
- Per valutare la validità di un atto di riscossione occorre verificare se esso sia stato legittimamente adottato prima dell’estinzione del precedente concessionario e se il nuovo ente sia subentrato per legge nei relativi rapporti.
- La notifica effettuata dal successore dopo l’estinzione del precedente soggetto può essere valida, purché il successore abbia effettivamente acquisito per legge la titolarità dell’atto e dell’attività di riscossione.
- La mera sostituzione organizzativa o soggettiva dell’agente della riscossione non è sufficiente, da sola, a far venir meno gli effetti degli atti precedentemente formati.
- Restano comunque contestabili eventuali vizi autonomi dell’atto, della notifica, della prescrizione o della decadenza: la successione universale non sana irregolarità già presenti nell’atto originario.
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