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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17310/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di usucapione di un immobile. Sostenevano che la Corte di cassazione avesse erroneamente applicato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, in tema di art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e di doppia conforme, senza considerare che il giudizio di appello era stato introdotto nel 2016 e quindi era soggetto alla disciplina previgente. In particolare, contestavano: 1) l'affermazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione per doppia conforme; 2) il rigetto del secondo motivo, relativo a vizio di motivazione, sul presupposto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte ha ritenuto che la doglianza attenesse in realtà a un errore di diritto e, comunque, che non vi fosse alcun errore revocatorio, poiché l'ordinanza impugnata aveva correttamente applicato l'art. 348-ter c.p.c., vigente ratione temporis per i giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012, e i limiti alla censura del vizio di motivazione introdotti dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabili alle sentenze d'appello pubblicate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso per revocazione, ritenendolo inammissibile nei profili dedotti e comunque infondato. Ha precisato che l'ordinanza revocanda non aveva applicato la disciplina del 2022, ma le norme processuali introdotte nel 2012, correttamente richiamate in base alla data di introduzione del giudizio di appello e alla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha quindi confermato la precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, condannando i ricorrenti alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende e dichiarando altresì dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione dell'ordinanza di cassazione, ma non può essere impiegato per censurare un errore di diritto.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto percettivo, non in una errata applicazione o interpretazione della normativa processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nei limiti introdotti dalla riforma del 2012, non consente il sindacato sul vizio di motivazione oltre il "minimo costituzionale"; il controllo non può investire insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la regola si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    la disciplina dell'art. 348-ter c.p.c. si applica ai giudizi introdotti in appello a partire dall'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012

    la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. si applica alle sentenze d'appello pubblicate dopo il termine previsto dalla norma.

  • d.l. n. 83/2012

    ha introdotto la disciplina della doppia conforme e la nuova formulazione del vizio di motivazione deducibile in cassazione.

  • L. n. 134/2012

    ha convertito il d.l. n. 83/2012, rendendo operative le modifiche processuali richiamate dalla Corte.

  • d.lgs. n. 149/2022

    richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo perché non era la base normativa effettivamente applicata nell'ordinanza impugnata.

  • L. n. 197/2022

    citata dai ricorrenti come norma di modifica del d.lgs. n. 149/2022, ma non rilevante per la decisione della Corte.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per delimitare il "minimo costituzionale" della motivazione sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta in conformità alla proposta accelerata, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha condannato i ricorrenti a una somma ulteriore per la soccombenza in sede di definizione conforme alla proposta, oltre alla somma in favore della Cassa delle Ammende secondo quanto previsto dalla norma richiamata nel provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di fatto percettivo, non una contestazione sull'interpretazione o sull'applicazione della legge processuale.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., secondo la disciplina temporale applicabile al giudizio di appello.
  • La censura sulla motivazione della sentenza non può trasformarsi in un riesame del merito; il sindacato di legittimità resta confinato al solo "minimo costituzionale" della motivazione.
  • Ai fini dell'individuazione della disciplina processuale applicabile, rilevano la data di introduzione del giudizio di appello e la data di pubblicazione della sentenza impugnata, secondo le norme transitorie vigenti.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta accelerata, possono trovare applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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