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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36200/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari, aveva sostituito la misura custodiale con l'obbligo di dimora nel comune di Sarzana e il divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le 20:00 e le 6:00. Il ricorrente deduceva che l'ordinanza fosse generica e apodittica nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare richiamando l'uso di un generico riferimento alla "dimestichezza" con le sostanze stupefacenti senza indicare circostanze concrete che giustificassero il pericolo di recidiva; inoltre la difesa evidenziava l'osservanza delle prescrizioni durante oltre due mesi di domiciliare e il licenziamento intervenuto come elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'ordinanza impugnata avesse motivato, pur in modo succinto, la persistenza del pericolo di recidiva facendo riferimento alla "dimestichezza" con le sostanze stupefacenti e ai fatti concreti che avevano portato alla condanna di primo grado (detenzione a fini di spaccio, cessione di hashish, estorsione collegata a debito di droga). Il Tribunale aveva considerato anche il licenziamento come elemento che poteva incentivare la prosecuzione dell'attività di spaccio per procurarsi mezzi di sostentamento, e aveva valutato il breve tempo di osservanza della misura domiciliare come neutro rispetto all'elisione delle esigenze cautelari. Per tali ragioni l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per impugnazione manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina la richiesta di trattazione orale; qui richiamato per segnalare che le parti non avevano chiesto l'udienza orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod.

    Norma emergenziale che consente, nelle ipotesi previste, il procedimento con requisitoria o contraddittorio scritto; richiamata per la modalità di svolgimento del procedimento.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello avverso le ordinanze cautelari davanti al Tribunale; qui la difesa era ricorsa avverso il provvedimento del Tribunale della Spezia avanti il Tribunale di Genova.

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    "entità del fatto" e della sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata

    Indica i criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari: il giudice deve tener conto della gravità del fatto e della pena astratta; in sede di appello cautelare occorre valutare anche le sopravvenienze e gli elementi nuovi che possono incidere sulla scelta della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende nei casi di impugnazione manifestamente infondata; applicata per la somma di euro 3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza citata)

    Richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della sanzione per impugnazione manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Il giudice di appello in materia cautelare può integrare o colmare lacune motivazionali dell'ordinanza impugnata, entro i limiti del principio devolutivo e dei motivi proposti.
  • La valutazione della sussistenza e dell'adeguatezza delle esigenze cautelari deve considerare la gravità del fatto e la sanzione astratta (art. 275 c.2), nonché eventuali novità processuali o elementi sopravvenuti che incidano sulla prognosi del rischio di recidiva.
  • Un riferimento alla "dimestichezza" con sostanze stupefacenti può essere ritenuto sufficiente se fondato sui fatti concreti descritti nel provvedimento (es. detenzione a fini di spaccio, cessione, modalità dell'illecito) e collegato a una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione.
  • Elementi come il licenziamento o il tempo di osservanza della misura domiciliare non costituiscono automaticamente prova dell'elisione del pericolo di recidiva; il giudice deve valutare il quadro complessivo (modalità del reato, personalità, contesto socio-ambientale) per ammettere una misura meno afflittiva.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto l'impugnazione deve essere sorretta da profili di rilevante e non manifestamente inescusabile doglianza.

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