Ordinanza n. 3854/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Trieste nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; -delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata: - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CUNICO EMMA il 21\5\2026: - delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti “FAQ Commissioni MED25”, destinate ai componenti delle Commissioni d’esame istituite presso ciascun Ateneo ai fini della correzione delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all’Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale n. 418/2025, pubblicate e rese accessibili mediante la piattaforma WebApp disponibile al sito web https://idp.mur.gov.it/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e1s2; - del Decreto Ministeriale n. 418/2025 e in particolare del relativo allegato n. 2 nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi; - delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali; - degli atti, criteri, modalità operative e determinazioni relative alla fase di correzione e valutazione delle prove del semestre filtro a.a. 2025/2026, emersi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo; - dei verbali (ove esistenti) di correzione delle prove; - delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale di correzione predisposta dal CINECA; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, nella parte in cui incide sulla valutazione delle prove sostenute dalla parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie uniche nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, inclusi gli atti relativi alla correzione e valutazione delle prove
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali nelle quali non risultava collocata in posizione utile, nonché i decreti ministeriali, il bando, gli atti della prova, i quesiti, i verbali e gli atti di correzione e valutazione. In particolare, ha contestato l'illegittimità della prova per la presenza di un quesito di Biologia ritenuto errato o fuorviante, l'insufficienza delle cautele adottate per garantire anonimato e parità di trattamento e, con motivi aggiunti, le modalità di correzione delle domande a completamento. Le censure aggiunte riguardano l'omessa predeterminazione di criteri valutativi uniformi, la possibile adozione di criteri difformi da parte delle Commissioni locali, la violazione del principio di collegialità nella correzione, nonché l'insufficiente verbalizzazione e tracciabilità delle operazioni. La ricorrente ha chiesto anche l'ammissione cautelare con riserva e in sovrannumero. Il TAR ha rilevato che non è ancora specificamente contestata l'attribuzione del punteggio sui singoli quesiti e che occorre chiarire l'effettivo interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto la domanda cautelare. Ha disposto un'istruttoria nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Consorzio CINECA, ordinando chiarimenti e il deposito di documentazione entro il 30 settembre 2026. L'istruttoria riguarda, tra l'altro, la natura giuridica e l'efficacia delle FAQ Commissioni MED25; i margini di autonomia delle Commissioni locali; le modalità di comunicazione e recepimento delle determinazioni della Commissione centrale; il fondamento dei poteri di quest'ultima; il carattere collegiale della validazione finale; la definitività delle correzioni e l'eventuale possibilità di modificare valutazioni già validate. Il Collegio ha ritenuto che tali profili fossero necessari per verificare se il sistema di correzione garantisse uniformità dei criteri e parità di trattamento tra i candidati a livello nazionale. L'esame della domanda cautelare è stato differito alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, non ravvisandosi esigenze cautelari tali da impedire il previo espletamento dell'istruttoria, anche considerato il tardivo deposito dell'istanza di fissazione e la conclusione del secondo semestre. È stata inoltre ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con termini e modalità specificati nell'ordinanza, a pena di improcedibilità. Le spese sono state riservate al definitivo cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, il cui esame è stato differito dal Collegio all'esito degli approfondimenti istruttori.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di richiedere chiarimenti e documenti alle parti e all'amministrazione; il TAR ha avvertito che l'inottemperanza sarà valutata ai sensi del comma 4.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Rileva ai fini della valutazione giudiziale dell'eventuale mancata o incompleta ottemperanza agli incombenti istruttori.
art. 65, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento degli incombenti istruttori disposti.
art. 30 c.p.a.
Indicato nella domanda della ricorrente quale base della richiesta di condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione; la domanda non è stata ancora decisa.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Richiamati per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ritenuta necessaria per l'elevato numero dei controinteressati e da effettuare con indicazione nominativa degli stessi.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato negli atti impugnati in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e alla determinazione dei posti disponibili; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione.
D.M. n. 418/2025
Disciplina le modalità di accesso ai corsi e, secondo le censure, le modalità di correzione e valutazione delle prove; il TAR ha disposto chiarimenti sul coordinamento tra Commissione centrale, CINECA e Commissioni locali.
Massime di principio
- Quando la correzione di una procedura selettiva nazionale è articolata tra un organo centrale, un gestore informatico e commissioni locali, il giudice può disporre istruttoria per verificare che il sistema assicuri l'applicazione uniforme dei criteri valutativi e attribuisca lo stesso trattamento a risposte identiche, indipendentemente dalla commissione territorialmente competente.
- La mera esistenza di elenchi centrali di risposte corrette e sinonimi non consente di ritenere garantita la par condicio se non sono chiariti i margini di autonomia delle commissioni locali, le modalità di segnalazione delle risposte alternative e l'efficacia vincolante o meno delle determinazioni dell'organo centrale.
- Quando determinazioni sopravvenute dell'organo centrale possono modificare gli elenchi delle risposte corrette o dei sinonimi, devono essere chiarite le modalità di recepimento, l'eventuale effetto automatico sulle prove già corrette e la possibilità di riesame uniforme di tutti gli elaborati interessati.
- In una procedura selettiva, la sottoscrizione collegiale dei verbali conclusivi non è di per sé sufficiente a dimostrare la collegialità della valutazione se il sistema prevede correzioni individuali e una successiva validazione del presidente; occorre poter ricostruire il rapporto tra attività individuali, deliberazione collegiale e modifiche delle valutazioni.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura di notificazione e indicare nominativamente i destinatari, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
- La domanda cautelare può essere differita per consentire il previo espletamento di un'istruttoria quando non emergano esigenze di particolare attualità incompatibili con gli approfondimenti necessari e la valutazione cautelare richieda la ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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