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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09546/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditori)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di una porzione di fabbricato poi contestata dagli acquirenti per difformità e vizi edilizi e, successivamente, per nullità della compravendita ex art. 40 L. n. 47/1985. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'atto e liquidato somme a titolo restitutorio e risarcitorio. In appello gli acquirenti avevano chiesto una maggiore restituzione del prezzo e un più elevato risarcimento, parametrato al costo di acquisto di un immobile equivalente, oltre a varie spese accessorie e oneri finanziari. Gli eredi del venditore hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1223 e 1338 c.c. per asserita duplicazione tra restituzione del prezzo e risarcimento del danno; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato oltre i limiti delle somme specificamente richieste dagli appellanti, liquidando importi superiori a quelli indicati nelle conclusioni; 3) violazione degli artt. 1223, 1226 e 1241 c.c. per non avere considerato il godimento dell'immobile da parte degli acquirenti per circa vent'anni, con conseguente necessità di detrarre il vantaggio conseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di extra-petizione. Ha affermato che gli appellanti avevano formulato in appello domande con una precisa quantificazione economica del danno e delle restituzioni, senza rimettere la liquidazione a una somma "di giustizia" o a una determinazione giudiziale svincolata dai limiti numerici indicati. La Corte d'appello, liquidando somme superiori sia a titolo restitutorio sia a titolo risarcitorio rispetto a quelle specificamente richieste, ha quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato accolto limitatamente a questo motivo; i primi e terzi motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40 L. n. 47/1985

    È richiamato come base della domanda di nullità della vendita dell'immobile per irregolarità edilizie; la decisione di legittimità non si sofferma sulla sua interpretazione sostanziale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nei motivi come norma sul risarcimento del danno conseguenza; la Corte non decide nel merito su questo profilo perché il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 1338 c.c.

    Richiamato nei motivi in relazione alla responsabilità per mancata conoscenza della causa di invalidità del contratto; anche su questo profilo la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare il superamento dei limiti della domanda; la Corte valorizza il principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice non può attribuire più di quanto specificamente richiesto quando la parte abbia formulato una quantificazione puntuale del petitum risarcitorio e restitutorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la deduzione dei vizi di violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la deduzione del vizio processuale di ultrapetizione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la liquidazione equitativa del danno; il motivo è assorbito.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla possibile detrazione del vantaggio goduto; il motivo è assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento del danno, se la parte formula in appello una domanda con specifica e puntuale quantificazione delle singole voci di danno, il giudice non può attribuire somme superiori a quelle richieste, salvo che sia stato espressamente rimesso alla sua valutazione equitativa o alla determinazione di una somma diversa di giustizia.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre anche quando il giudice, pur accogliendo la domanda nel suo complesso, liquida importi eccedenti i limiti quantitativi espressamente fissati dalla parte nelle conclusioni.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, la domanda va interpretata in base alle conclusioni effettivamente formulate nel grado di impugnazione: non rilevano le eventuali formulazioni più elastiche usate in precedenti fasi processuali, se nel gravame la parte abbia operato una precisa delimitazione numerica del petitum.
  • Quando il ricorso per cassazione censura sia l'ultrapetizione sia altri profili sostanziali della liquidazione del danno, l'accoglimento del vizio processuale assorbe le ulteriori doglianze che attengono al merito della quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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