Cassazione Civile, Ordinanza n. 23036/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasceva dall’azione di riduzione proposta da un figlio naturale contro la sorellastra per far dichiarare lesiva della propria quota di legittima una donazione effettuata dal padre nel 1963 in favore della figlia. In primo grado il tribunale aveva aperto la successione del padre e aveva ritenuto imputabile alla massa ereditaria il bene donato, accertando poi la lesione della quota di riserva e disponendo la riduzione della liberalità. In appello il figlio chiedeva anche di includere ulteriori beni nell’asse ereditario e di ottenere una quota maggiore; tra i motivi, sosteneva che dovesse essere qualificata come donazione indiretta la rinuncia del de cuius all’azione di riduzione contro il testamento della moglie, con cui la figlia era stata nominata erede universale, rinuncia che secondo lui aveva avvantaggiato la figlia e quindi doveva essere soggetta a collazione/riduzione. La Corte d’appello respingeva questo punto ritenendo assente il depauperamento del preteso donante, perché la rinuncia aveva solo impedito al marito di impugnare il testamento della moglie. In Cassazione il ricorrente denunciava la falsa applicazione degli artt. 769 e 809 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la causa donandi e la configurabilità di una liberalità indiretta nella rinuncia all’azione di riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul solo motivo dedotto, cassando la sentenza impugnata in relazione al punto censurato e rinviando alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. Ha affermato che la rinuncia all’azione di riduzione, se sorretta da intento liberale e causalmente idonea a determinare un arricchimento del terzo beneficiato, può integrare una donazione indiretta. La Corte ha censurato la decisione di merito per avere applicato alla fattispecie il modello della donazione diretta, richiedendo un impoverimento inteso come trasferimento di un bene già nel patrimonio del disponente, invece di considerare che nelle liberalità indirette l’impoverimento può consistere nel mancato esercizio consapevole di un diritto che avrebbe potuto incrementare il patrimonio del rinunciante. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la questione attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ex art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la falsa applicazione di norme di diritto sostanziale come vizio di legittimità per cassazione.
art. 769 c.c.
richiamato per definire la donazione tipica e distinguere la liberalità diretta da quella indiretta.
art. 809 c.c.
le liberalità diverse dalla donazione sono soggette, per quanto compatibile, alle norme sostanziali sulle donazioni; la disposizione consente di ricondurre al regime donativo le liberalità non formalizzate come donazione tipica.
art. 737 c.c.
menzionato per evidenziare che alla collazione sono soggette anche le attribuzioni ricevute dal de cuius indirettamente.
art. 782 c.c.
non richiamato dall’art. 809 c.c. per le liberalità indirette; quindi non è necessaria, per queste, la forma dell’atto pubblico della donazione tipica.
Massime di principio
- Le liberalità indirette sono configurabili quando un soggetto, con spirito liberale, realizza un arricchimento altrui mediante un negozio diverso dalla donazione tipica; in tali casi non è richiesta la forma solenne dell’atto pubblico prevista per la donazione diretta.
- Ai fini della donazione indiretta, l’impoverimento del disponente non deve essere necessariamente un trasferimento di un bene già presente nel suo patrimonio, potendo consistere anche nel mancato esercizio consapevole di un diritto o di una facoltà che avrebbe consentito di accrescere il suo patrimonio.
- La rinuncia a un diritto, se posta in essere al fine di avvantaggiare un terzo e se l’arricchimento del beneficiario si colloca nella normale sequenza causale della rinuncia, può integrare una donazione indiretta soggetta alla disciplina sostanziale delle liberalità.
- Nel valutare una rinuncia all’azione di riduzione, il giudice non può applicare meccanicamente i requisiti della donazione diretta, ma deve verificare se la rinuncia abbia determinato un arricchimento gratuito del terzo beneficiario con nesso causale diretto e animus donandi.
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