Cassazione Penale, Sentenza n. 16487/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia resa in seguito a rinvio dalla Corte di cassazione. L'imputato deduce quattro motivi: 1) vizio della motivazione e inosservanza dell'art. 192 c.p.p. per avere la Corte di appello rinnovato parzialmente l'istruttoria e valutato le dichiarazioni delle parti offese e di alcuni testi senza chiarire la loro attendibilità; 2) mancata valutazione delle discrasie nelle deposizioni delle parti offese e incapacità di spiegare perché non si fosse trattato di una versione concordata, con riferimento alla descrizione dell'autovettura e alla mancata pertinenza delle dichiarazioni di Piscè; 3) violazione del principio secondo cui, nella riforma di una sentenza di assoluzione, devono emergere elementi ulteriori e una forza persuasiva tale da superare ogni ragionevole dubbio; 4) inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e violazione dell'art. 6 CEDU per la mancata rinnovazione integrale dell'istruttoria e per la mancata audizione di testimoni ritenuti utili dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Il Collegio ha ritenuto che la Corte di appello di Perugia avesse correttamente disposto la rinnovazione dell'istruttoria nella misura necessaria e che le omissioni nella rinnovazione non riguardassero dichiarazioni che avessero avuto un diverso apprezzamento nel giudizio di rinvio. La Corte ha valutato le deposizioni delle persone offese, ritenendole concordi e sufficientemente precise, e ha considerato rilevante la deposizione di riscontro del teste Pallini. Le dichiarazioni del teste Piscè non hanno dimostrato che l'imputato avesse usato la vettura indicata dalla difesa; le differenze tra deposizioni di primo grado e quelle rese in sede di rinnovazione sono state ritenute marginali. La Corte ha inoltre ritenuto osservati i principi imposti dalla precedente pronuncia della Quinta Sezione e la necessità di motivazione rafforzata nella riforma di una assoluzione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, a favore delle parti civili, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi 3.686,00 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma utilizzata per la presentazione di memorie e richieste scritte nel procedimento; la Procura e parti hanno depositato conclusioni ai sensi della citata disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita la sintesi della motivazione della corte di cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti necessari alla decisione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
quali norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme sulla prova e vizio motivazionale); la Corte ha ritenuto infondati i rilevamenti della difesa
art. 192 cod. proc. pen.
principio della valutazione delle prove e della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente valutato le deposizioni e le eventuali discrasie
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
obbligo di rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice di appello quando riforma una sentenza di assoluzione; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo nella misura necessaria e ha considerato non decisive le omissioni indicate dalla difesa
art. 530 commi 1 e 2 e art. 533 cod. proc. pen.
art. 530 commi 1 e 2; art. 533 cod. proc. pen.
riferimenti al principio dell'insufficienza della prova e agli effetti dell'assoluzione; la Corte ha richiamato l'esigenza di motivazione rafforzata quando si riforma una assoluzione ma ha ritenuto tale esigenza soddisfatta
art. 6 Convenzione EDU
diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione dedotta dalla difesa in relazione alla rinnovazione istruttoria
Massime di principio
- Quando la Corte di appello, in sede di rinvio, riforma una sentenza di assoluzione, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria nella misura necessaria; la mancata escussione di testimoni periferici non costituisce di per sé vizio se le relative dichiarazioni non avrebbero mutato l'apprezzamento probatorio
- Nella riforma di un'assoluzione è richiesta una motivazione rafforzata: il giudice deve esplicitare perché le nuove acquisizioni o la nuova valutazione superano il ragionevole dubbio; tuttavia discrepanze marginali o secondarie tra deposizioni possono essere considerate non decisionali
- Le discrepanze tra dichiarazioni rese in primo grado e in sede di rinnovazione devono essere analiticamente valutate se attengono a profili decisivi; se riguardano dettagli periferici possono essere ritenute non idonee a compromettere la credibilità complessiva
- La mera produzione di elementi che contraddicono dettagli della ricostruzione (ad esempio sulla titolarità o uso di un veicolo) non è sufficiente a escludere la responsabilità se non dimostra concretamente l'impossibilità degli eventi così come narrati dalle parti offese
- Le censure per violazione dell'art. 6 CEDU richiedono dimostrare che l'omissione processuale abbia inciso sul risultato del processo; omissioni ritenute non rilevanti sul piano del decisivo apprezzamento probatorio non integrano automaticamente violazione del diritto al giusto processo
- In un ricorso per cassazione è determinante puntualizzare quali elementi di fatto e di diritto avrebbero mutato, se valutati diversamente, l'esito del giudizio di merito, in particolare quando si contesta la credibilità delle parti offese
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