Sentenza n. 2563/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della nota di rigetto prot. 33152 del 25 luglio 2024 del Ministero dell'Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell'istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall'Università Cardenal Herrera CEU (Documento 1) quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna; - parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte del ricorrente; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente; e, conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all'obbligo di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato di formazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, unitamente al presupposto parere non favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista dell'insegnamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, quale specializzazione italiana sul sostegno, del titolo conseguito in Spagna. Il Ministero ha rigettato l'istanza ritenendo che l'attestato, secondo la normativa spagnola, non consentisse l'accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici minimi per essere valutato come titolo abilitante in Italia. L'Amministrazione ha comunque proceduto a un confronto tra il percorso formativo estero e quello previsto in Italia dal d.m. 30 settembre 2011, ravvisando differenze quantitative e qualitative ritenute incolmabili, anche con riguardo ai requisiti di attivazione dei corsi, alla distinzione tra sostegno educativo e sostegno didattico e allo svolgimento in modalità blended di insegnamenti, laboratori e tirocinio. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata valutazione effettiva e specifica della formazione e dell'esperienza maturate e omessa considerazione di possibili misure compensative.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto che, anche qualora la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile per l'assenza di una qualifica professionale riconosciuta nello Stato d'origine, l'Amministrazione debba valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, dei certificati, dei titoli e dell'esperienza pertinente, confrontandoli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Il diniego è stato ritenuto insufficientemente motivato e fondato su rilievi generali e formali, non adeguatamente confrontati con le competenze documentate dal ricorrente. La documentazione evidenziava una significativa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e quelle del percorso italiano, nonché laboratori e tirocinio diretto in presenza. Il Ministero non aveva inoltre valutato l'adozione di misure compensative, pur potendo colmare eventuali differenze sostanziali mediante attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che il medesimo titolo estero fosse stato considerato ammissibile ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024 e dal d.i. n. 77/2025. Il provvedimento impugnato è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza mediante un'approfondita valutazione della formazione e dell'esperienza complessivamente acquisite e dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.
Norme richiamate
direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione
Il riconoscimento presuppone, in via ordinaria, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine consenta in tale Stato l'esercizio della professione.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE.
art. 1 d.lgs. 206/2007
Richiamato quale disposizione nazionale analoga all'art. 1 della direttiva 2005/36/CE.
art. 3 d.lgs. 206/2007
Richiamato quale disposizione nazionale analoga all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE.
art. 45 TFUE
Impone, nell'ambito della libertà di circolazione dei lavoratori, la valutazione comparativa dell'insieme dei titoli e dell'esperienza pertinenti quando la fattispecie non rientra nella direttiva 2005/36/CE.
art. 49 TFUE
Impone, nell'ambito della libertà di stabilimento, la valutazione comparativa delle competenze attestate dai titoli e dall'esperienza rispetto alle qualifiche richieste nello Stato ospitante.
l. 517/1977
Richiamata per individuare la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.
d.m. 30 settembre 2011
Costituisce il parametro nazionale per il percorso ordinario di specializzazione sul sostegno e per le relative materie, attività formative e crediti.
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede percorsi di specializzazione per chi abbia seguito all'estero un percorso formativo sul sostegno e abbia presentato istanza di riconoscimento, demandando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità.
d.i. 24 aprile 2025, n. 77
Prevede criteri di ammissibilità dei percorsi esteri e percorsi compensativi con un numero di crediti inferiore a quello ordinario, tenendo conto del percorso formativo e dell'eventuale esperienza italiana sul sostegno.
Massime di principio
- Quando una domanda di accesso a una professione regolamentata non rientra nell'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali devono comunque, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, esaminare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontandoli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dalla disciplina nazionale.
- L'assenza di un titolo abilitativo riconosciuto nello Stato d'origine impedisce di imporre automaticamente il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, ma non consente allo Stato ospitante di omettere la valutazione comparativa né gli impedisce di considerare quel titolo nell'ambito di tale valutazione.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione estera è illegittimo quando si fonda su rilievi generali e formali, senza un esame effettivo delle conoscenze, abilità, competenze ed esperienze documentate dall'interessato e senza un confronto concreto con la formazione nazionale richiesta.
- La riscontrata divergenza tra la formazione estera e quella nazionale non giustifica automaticamente il diniego definitivo: l'Amministrazione deve valutare se le differenze possano essere colmate mediante misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, anche quando le divergenze siano sostanziali o manchi un titolo abilitativo nello Stato d'origine.
- Nel riesaminare una domanda di riconoscimento di un titolo estero sul sostegno, l'Amministrazione deve considerare unitariamente la formazione e l'esperienza professionale maturate dall'interessato e motivare specificamente sia l'eventuale equivalenza sia l'impossibilità o l'inidoneità delle misure compensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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