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Sentenza

Sentenza n. 4836/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento “del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dai Sigg.ri Anna Di Pietro e Pietro Milo, con nota pec del 29 luglio 2025, in qualità di proprietari e possessori dell’appartamento ubicato nella palazzina C al secondo piano del Condominio Primavera sito in Portici (NA) al Corso Garibaldi n.158, attraverso la quale gli stessi chiedevano di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti ed ai documenti inerenti la procedura di apposizione della grata in ferro che ha precluso l’accesso ai ricorrenti al lungomare di Portici (NA), impedendo l’esercizio del Diritto di servitù di passaggio previsto dal regolamento di condominio in Atti nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti di conseguire l’accesso, con facoltà di estrazione di copia, ai documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti del 29 luglio 2025, e la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al rilascio di copia conforme della stessa.”

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 29 luglio 2025 relativa alla procedura di apposizione di una grata in ferro che impediva l'accesso al lungomare e l'esercizio della servitù di passaggio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza con cui avevano chiesto al Comune di Portici la visione e l'estrazione di copia di tutti gli atti e documenti concernenti l'apposizione di una grata in ferro sul lungomare di Portici, ritenendo che tale opera impedisse l'esercizio della servitù di passaggio prevista dal regolamento condominiale. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso, ne ha sostenuto l'infondatezza e ha chiesto, in subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Tribunale civile di Napoli, con ordinanza del 2 aprile 2026, aveva ordinato al Comune l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù e la rimozione del reticolato in ferro. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 il difensore delegato dei ricorrenti ha dichiarato venute meno le ragioni per la definizione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il giudice ha ritenuto che, fino al momento della decisione, il ricorrente disponga dell'azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione impone la declaratoria di improcedibilità. La decisione è stata adottata anche alla luce dell'ordinanza del giudice civile che aveva disposto la reintegrazione nel possesso della servitù e la rimozione del reticolato. Le spese sono state integralmente compensate per ragioni di equità, considerato l'esito del giudizio e la concorde richiesta delle parti; il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso, nell'ambito del quale era stato proposto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

  • art. 703 c.p.c.

    È stato invocato dai ricorrenti nel giudizio civile possessorio che ha condotto all'ordinanza di reintegrazione.

  • art. 1168 c.c.

    È stato richiamato quale base della tutela possessoria esercitata davanti al giudice civile.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara ritualmente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta tutela ottenuta in altro giudizio, tale da eliminare la situazione sostanziale che aveva giustificato l'azione amministrativa, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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