Corte di giustizia, Sentenza C-154/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019. — Tomás Horgan e Claire Keegan contro Minister for Education & Skills e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court, Ireland. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta fondata sull’età – Insegnanti neoassunti – Data di assunzione – Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio. — Causa C-154/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la riduzione retributiva applicata agli insegnanti neoassunti in Irlanda integrasse una discriminazione indiretta fondata sull’età. Il criterio decisivo era la data di assunzione, considerata neutra rispetto all’età e non idonea, nel caso concreto, a mettere specificamente in svantaggio una determinata classe anagrafica. Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo, la Corte non ha esaminato le domande sulla giustificazione della misura.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2000/78/CE di nuove tabelle salariali più sfavorevoli per gli insegnanti pubblici neoassunti rispetto a quelli già in servizio, in relazione alla presunta discriminazione indiretta fondata sull’età.
La questione giuridica
Se una misura nazionale che, a partire da una certa data, applica agli insegnanti neoassunti una tabella salariale e un inquadramento retributivo meno favorevoli rispetto a quelli previsti per gli insegnanti già assunti integri una discriminazione indiretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE; e, in caso affermativo, se tale disparità possa essere giustificata da esigenze di contenimento strutturale della spesa pubblica, da vincoli di bilancio e/o da un contratto collettivo volto a preservare le retribuzioni del personale in servizio.
Principio di diritto
Una misura che, da una certa data, prevede per i nuovi insegnanti pubblici una tabella salariale e un inquadramento iniziale meno favorevoli rispetto a quelli applicabili agli insegnanti già in servizio non costituisce, di per sé, una discriminazione indiretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, quando il criterio determinante è unicamente la data di assunzione, criterio oggettivo e neutro non indissolubilmente o indirettamente collegato all’età.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE
Tabella salariale meno favorevole per gli insegnanti neoassunti e presunta discriminazione fondata sull’età
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Labour Court irlandese sulla compatibilità con la direttiva 2000/78/CE di una misura nazionale che, dal 1o gennaio 2011, ha introdotto per i dipendenti pubblici neoassunti, inclusi gli insegnanti, retribuzioni iniziali più basse e un inquadramento nella prima fascia salariale. I ricorrenti nel procedimento principale, due insegnanti neoassunti, contestavano la misura sostenendo che producesse una discriminazione indiretta basata sull’età.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Horgan e la sig.ra Keegan hanno ottenuto nel 2011 i titoli per accedere all’insegnamento e hanno iniziato a lavorare in una scuola elementare pubblica irlandese. La circolare 0040/2011 prevedeva, per gli insegnanti nominati dal 1o gennaio 2011 in poi, una riduzione del 10% dello stipendio di base, delle indennità e dell’assegno per sorveglianza o sostituzione, oltre all’inquadramento nella prima fascia della scala retributiva.
Secondo il giudice del rinvio, la misura aveva creato due gruppi di insegnanti che svolgevano un lavoro di pari valore ma percepivano trattamenti economici diversi. Tuttavia, la ripartizione dipendeva dalla data di assunzione e non dall’età in senso formale. Il giudice osservava anche che gli insegnanti assunti nel 2011 erano in media più giovani, ma che la distribuzione per età non era diversa in funzione dell’anno di assunzione. Da qui il dubbio se vi fosse comunque una discriminazione indiretta.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte quattro quesiti, in sintesi:
- se la misura integri una discriminazione indiretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE;
- in caso positivo, se la misura sia giustificabile dalla necessità di ridurre strutturalmente i costi del pubblico impiego e di rispettare i vincoli di bilancio;
- se la conclusione cambi nel caso in cui risparmi equivalenti sarebbero stati possibili con una riduzione minore e generalizzata delle retribuzioni;
- se rilevi il fatto che la decisione di non ridurre gli stipendi del personale già in servizio derivasse da un contratto collettivo e dalle esigenze di mantenere buone relazioni sindacali.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, che mira a combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’età in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Richiama inoltre l’articolo 2, paragrafo 1, che definisce il principio della parità di trattamento come assenza di discriminazione diretta o indiretta, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo cui una discriminazione indiretta sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri pongono in particolare svantaggio persone di una determinata età, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il trattamento differenziato deriva dalla rispettiva data di assunzione: i lavoratori assunti prima del 1o gennaio 2011 restano soggetti alle vecchie regole, mentre quelli assunti dopo tale data sono assoggettati al nuovo regime. Il criterio realmente applicato è dunque quello del "dipendente pubblico neoassunto dal 1o gennaio 2011", indipendentemente dall’età del singolo al momento dell’assunzione.
La Corte sottolinea che tale criterio è oggettivo e neutro e non è indissolubilmente né indirettamente collegato all’età. Pur riconoscendo che gli insegnanti neoassunti erano in prevalenza giovani, la Corte rileva che, secondo i dati forniti, l’età media degli insegnanti assunti prima e dopo il 2011 era comunque simile. Di conseguenza, non emergeva un nesso sufficiente tra la misura e un particolare svantaggio per persone di una certa età.
La Corte richiama, a sostegno di questa impostazione, la giurisprudenza su criteri neutri rispetto all’età, in particolare le sentenze Centeno Mediavilla e Tyrolean Airways, per ribadire che la sola circostanza che una misura colpisca in pratica più spesso persone giovani non basta, di per sé, a dimostrare una discriminazione indiretta fondata sull’età quando il criterio normativo non è legato all’età.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che una misura come quella controversa non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età. Poiché la prima questione viene risolta negativamente, la Corte dichiara che non occorre esaminare le questioni dalla seconda alla quarta relative alla giustificazione della misura.
Principio affermato
Ai fini della direttiva 2000/78/CE, una differenza retributiva applicata solo agli insegnanti assunti dopo una certa data, fondata esclusivamente sulla data di assunzione e non su un criterio collegato all’età, non integra discriminazione indiretta per età anche se, in concreto, incide prevalentemente su lavoratori più giovani.
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