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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12964/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Akoto impugnava la conferma della condanna (4 anni e 6 mesi e multa) per riciclaggio in concorso con Ezio Cavalletto riguardo a un'autovettura di provenienza furtiva con targhe sostituite. Ha proposto cinque motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia (sostenendo che una condotta rilevante era avvenuta a Courmayeur e quindi competente il Tribunale di Aosta); 2) illogicità della motivazione nella attribuzione a lui del reato, lamentando carenza probatoria e criticando l'interpretazione di una conversazione intercorsa con Cavalletto; 3) mancata riqualificazione del fatto in ricettazione anziché riciclaggio; 4) mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere un agente di polizia giudiziaria (Giuseppe Lombardi); 5) contraddittorietà nella negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: (1) la competenza territoriale si determina allo stato degli atti e la contestazione indicava come primo atto l'apposizione delle targhe in Brescia, quindi competenza di Brescia; (2) i rilievi sulla valutazione del contenuto della conversazione attengono a rivalutazione del merito e sono inammissibili in cassazione; (3) la Corte d'appello aveva comunque indicato elementi sufficienti per ritenere integrato il reato di riciclaggio (istruzioni circa il trasferimento all'estero), rendendo superfluo escludere espressamente la ricettazione; (4) la richiesta di rinnovazione era superflua perché il contenuto del colloquio era già stato riferito da altra teste e ritenuto adeguatamente acquisito; (5) il diniego delle attenuanti generiche è motivazione di fatto insindacabile in questa sede e adeguatamente basata sui precedenti e sulla gravità del reato. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; confermata la condanna; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i rilievi che sollecitavano una diversa valutazione del merito o della persuasività delle prove e ha valutato come non fondati i motivi che invece attaccavano la motivazione per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà

  • art. 21, comma 2, e art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamati nel principio secondo cui la competenza per territorio si determina allo stato degli atti preliminari e non possono essere fatte valere sopravvenienze istruttorie per spostare la competenza

  • art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Rilevato nell'ambito della connessione tra procedimenti: la competenza per reati connessi deve essere valutata secondo l'imputazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici

  • art. 507, cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione alla richiesta di escussione del testimone già prospettata in primo grado; la Corte ha ritenuto la rinnovazione non necessaria

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudizio sul loro riconoscimento è valutazione di merito e non sindacabile in cassazione se non contraddittorio

  • art. 133, cod. pen.

    Elencazione degli elementi per la determinazione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia indicato quelli ritenuti decisivi (precenti penali, gravità e modalità del reato)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese del procedimento per ricorso inammissibile: applicato per addebitare le spese al ricorrente

Massime di principio

  • La competenza territoriale si determina allo stato degli atti preliminari: non si può chiedere lo spostamento di competenza basandosi su prove sopravvenute acquisite nel dibattimento
  • In materia penale la Cassazione non è sede per rivedere la valutazione della prova o la persuasività delle fonti: sono inammissibili censure che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio quando non si tratti di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Per reati composti da condotte frammentarie realizzate in luoghi diversi, ai fini della competenza territoriale può essere rilevante il luogo del primo atto integrante la fattispecie
  • La mancata trattazione espressa di una richiesta di riqualificazione può essere superata se la motivazione della sentenza mostra comunque gli elementi che giustificano la qualificazione scelta dal giudice
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere motivata mostrando l'indispensabilità della testimonianza; se il giudice ritiene che il medesimo tema sia già adeguatamente trattato da altra prova, può legittimamente rifiutare
  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; tale valutazione è limitatamente sindacabile in cassazione solo se contraddittoria

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