Cassazione Penale, Sentenza n. 12964/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Akoto impugnava la conferma della condanna (4 anni e 6 mesi e multa) per riciclaggio in concorso con Ezio Cavalletto riguardo a un'autovettura di provenienza furtiva con targhe sostituite. Ha proposto cinque motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia (sostenendo che una condotta rilevante era avvenuta a Courmayeur e quindi competente il Tribunale di Aosta); 2) illogicità della motivazione nella attribuzione a lui del reato, lamentando carenza probatoria e criticando l'interpretazione di una conversazione intercorsa con Cavalletto; 3) mancata riqualificazione del fatto in ricettazione anziché riciclaggio; 4) mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere un agente di polizia giudiziaria (Giuseppe Lombardi); 5) contraddittorietà nella negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: (1) la competenza territoriale si determina allo stato degli atti e la contestazione indicava come primo atto l'apposizione delle targhe in Brescia, quindi competenza di Brescia; (2) i rilievi sulla valutazione del contenuto della conversazione attengono a rivalutazione del merito e sono inammissibili in cassazione; (3) la Corte d'appello aveva comunque indicato elementi sufficienti per ritenere integrato il reato di riciclaggio (istruzioni circa il trasferimento all'estero), rendendo superfluo escludere espressamente la ricettazione; (4) la richiesta di rinnovazione era superflua perché il contenuto del colloquio era già stato riferito da altra teste e ritenuto adeguatamente acquisito; (5) il diniego delle attenuanti generiche è motivazione di fatto insindacabile in questa sede e adeguatamente basata sui precedenti e sulla gravità del reato. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; confermata la condanna; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i rilievi che sollecitavano una diversa valutazione del merito o della persuasività delle prove e ha valutato come non fondati i motivi che invece attaccavano la motivazione per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà
art. 21, comma 2, e art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati nel principio secondo cui la competenza per territorio si determina allo stato degli atti preliminari e non possono essere fatte valere sopravvenienze istruttorie per spostare la competenza
art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Rilevato nell'ambito della connessione tra procedimenti: la competenza per reati connessi deve essere valutata secondo l'imputazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici
art. 507, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente in relazione alla richiesta di escussione del testimone già prospettata in primo grado; la Corte ha ritenuto la rinnovazione non necessaria
art. 62-bis, cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudizio sul loro riconoscimento è valutazione di merito e non sindacabile in cassazione se non contraddittorio
art. 133, cod. pen.
Elencazione degli elementi per la determinazione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia indicato quelli ritenuti decisivi (precenti penali, gravità e modalità del reato)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese del procedimento per ricorso inammissibile: applicato per addebitare le spese al ricorrente
Massime di principio
- La competenza territoriale si determina allo stato degli atti preliminari: non si può chiedere lo spostamento di competenza basandosi su prove sopravvenute acquisite nel dibattimento
- In materia penale la Cassazione non è sede per rivedere la valutazione della prova o la persuasività delle fonti: sono inammissibili censure che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio quando non si tratti di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Per reati composti da condotte frammentarie realizzate in luoghi diversi, ai fini della competenza territoriale può essere rilevante il luogo del primo atto integrante la fattispecie
- La mancata trattazione espressa di una richiesta di riqualificazione può essere superata se la motivazione della sentenza mostra comunque gli elementi che giustificano la qualificazione scelta dal giudice
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere motivata mostrando l'indispensabilità della testimonianza; se il giudice ritiene che il medesimo tema sia già adeguatamente trattato da altra prova, può legittimamente rifiutare
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; tale valutazione è limitatamente sindacabile in cassazione solo se contraddittoria
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