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Sentenza

Sentenza n. 8648/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari, - della Determinazione n. 748 del 04-07-2025 con cui veniva concessa autorizzazione ai sensi dell'art. 44 ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) dal Comune di Ciampino per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel comune di Ciampino in Via di Valle Copella snc su terreno censito al NCT al foglio 4, p.lla 165 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni della società Inwit Italia spa (installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, emittente gestore TELECOM SPA - VODAFONE SPA), e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'Arpa, l'istruttoria degli uffici, i pareri dell'ufficio urbanistica, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; - ove occorra e per quanto di ragione, del regolamento comunale per l'installazione di impianti di tele-radiocomunicazione del Comune di Ciampino; nonché per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.

Giustizia amministrativa202512477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale che autorizza, ai sensi degli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, l'installazione di una nuova stazione radio base per telefonia mobile, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto cinque motivi. Con il primo ha contestato la violazione della legge n. 36/2001, degli artt. 44-49 del d.lgs. 259/2003 e del regolamento comunale, sostenendo che il Comune non avrebbe svolto un'istruttoria sulle aree alternative e che il titolo fosse viziato dall'omessa acquisizione di documentazione necessaria, dal difetto di istruttoria e di motivazione e dall'irragionevolezza. Con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003, del PRG e degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 21-bis della l. 241/1990 per la mancata esecuzione di sondaggi archeologici preventivi. Con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003 e dell'art. 27 del PTPR, assumendo l'omessa produzione della relazione paesaggistica. Con il quarto ha censurato il difetto di istruttoria per la mancata considerazione di un'altra antenna, realizzata per conto di RFI a circa 40 metri di distanza. Con il quinto ha dedotto la violazione dell'art. 32 Cost., dell'art. 14 della l. 36/2001, dell'art. 9 del d.lgs. 103/2024 e del principio di precauzione, sostenendo che il parere ARPA fosse meramente automatizzato e non idoneo a tutelare la salute dagli effetti delle emissioni elettromagnetiche, anche se rispettose dei limiti normativi, e lamentando l'omessa valutazione di ubicazioni alternative. Il Comune e le società intervenute hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse e chiesto il rigetto nel merito. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione e l'interesse a ricorrere, ritenendo sufficiente la vicinitas accompagnata dalla prospettazione di una possibile nocività ambientale o di un pregiudizio alla qualità della vita; l'effettiva nocività e la sua prova riguardano il merito. Nel merito, ha ricordato che le stazioni radio base sono opere di preminente interesse generale, opere di urbanizzazione primaria e opere di pubblica utilità, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 13 del regolamento comunale invocato era stato annullato con sentenza definitiva, con efficacia erga omnes ed ex tunc, e comunque perché dagli atti risultava un'istruttoria adeguata: la conferenza di servizi era stata convertita da asincrona a sincrona, erano state acquisite relazioni tecniche integrative dei gestori ed erano stati valutati i pareri degli enti coinvolti. Le valutazioni tecniche sulla migliore localizzazione e copertura non sono state ritenute manifestamente irragionevoli; la relazione tecnica del ricorrente, priva di dati essenziali sul fabbisogno della rete, sulla domanda futura e sull'operatività delle celle esistenti, non dimostrava errori macroscopici. Il secondo motivo è stato respinto perché la particella non risultava sottoposta a vincolo archeologico né ricompresa tra le aree con presenze archeologiche individuate dal PRG e dalla relativa tavola. Il terzo motivo è stato respinto perché l'area non era interessata da vincolo paesaggistico: il PTPR ha efficacia vincolante soltanto sui beni paesaggistici individuati dall'art. 134, comma 1, lettere a), b) e c), mentre nelle altre aree svolge funzione conoscitiva e di indirizzo non prescrittiva. Il quarto motivo è stato respinto poiché l'antenna RFI apparteneva a una rete GSM-R ferroviaria non soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 44, comma 4, del d.lgs. 259/2003 e non risultava incidere significativamente sui valori-soglia di esposizione. Il quinto motivo è stato respinto perché il ricorrente non aveva contestato il rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, né aveva provato errori od omissioni nei dati tecnici forniti dagli operatori e utilizzati da ARPA. Il giudice ha precisato che restano ferme le tutele civilistiche qualora, successivamente, le emissioni superino in concreto i valori-soglia.

Norme richiamate

  • artt. 44-49 d.lgs. 259/2003

    Disciplinano il procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica; nel caso concreto il titolo comunale è stato ritenuto legittimo.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 259/2003

    Qualifica gli impianti di comunicazione elettronica come opere di preminente interesse generale.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Qualifica le stazioni radio base come opere di urbanizzazione primaria.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003

    Qualifica gli impianti di radiocomunicazione come opere di pubblica utilità ai sensi del d.P.R. 327/2001.

  • art. 44, comma 4, d.lgs. 259/2003

    È stato richiamato per ritenere che l'infrastruttura GSM-R ferroviaria di RFI non fosse sottoposta all'autorizzazione comunale oggetto di causa.

  • legge 36/2001

    Costituisce il quadro normativo invocato in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici; il ricorrente non ha dimostrato la violazione dei limiti applicabili.

  • art. 14 legge 36/2001

    Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della salute e ai controlli sulle emissioni, senza che siano stati provati errori o omissioni negli accertamenti ARPA.

  • D.P.C.M. 8 luglio 2003

    Fissa i limiti alle emissioni elettromagnetiche; il ricorrente non ne ha contestato il rispetto.

  • art. 6 del PRG comunale

    Impone sondaggi archeologici preventivi soltanto per le aree vincolate o individuate come aree con presenze archeologiche note; il sito non rientrava in tali categorie.

  • art. 27 PTPR

    La relativa relazione paesaggistica non era necessaria per l'area in esame, non interessata da vincolo paesaggistico.

  • art. 5, comma 1, PTPR

    Attribuisce efficacia vincolante al PTPR esclusivamente nelle parti del territorio interessate dai beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • art. 6 PTPR

    Nelle aree non interessate da beni paesaggistici il PTPR ha valore conoscitivo, propositivo e di indirizzo, non efficacia prescrittiva.

  • art. 134, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 42/2004

    Individua i beni paesaggistici ai quali è riferita l'efficacia vincolante del PTPR.

  • art. 32 Cost.

    Invocato in relazione alla tutela della salute, ma non ritenuto violato in assenza di prova del superamento dei limiti o di errori nelle valutazioni tecniche.

  • art. 9 d.lgs. 103/2024

    Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela sanitaria e al principio di precauzione, senza esito favorevole.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La vicinitas rispetto a una stazione radio base, accompagnata dalla prospettazione di una possibile nocività ambientale o di un pregiudizio alla qualità della vita, è sufficiente a radicare la legittimazione e l'interesse a ricorrere; l'effettiva nocività e la sua prova attengono al merito e non all'ammissibilità dell'azione.
  • L'annullamento giurisdizionale di un regolamento comunale avente natura normativa produce effetti erga omnes ed ex tunc: l'amministrazione non può più applicarlo e gli atti adottati sulla sua base perdono il relativo presupposto normativo.
  • Le stazioni radio base, in quanto opere di preminente interesse generale, opere di urbanizzazione primaria e opere di pubblica utilità, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; sono illegittimi i regolamenti comunali che stabiliscano divieti tassativi di installazione in determinate zone del territorio.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche relative alla localizzazione e alla copertura di una rete di telefonia mobile non consente di sostituire la valutazione del giudice a quella dell'amministrazione o degli operatori, salvo la dimostrazione di errori tecnici macroscopici, travisamento, manifesta irragionevolezza o carenze istruttorie rilevanti.
  • Il PTPR ha efficacia prescrittiva soltanto nelle aree interessate dai beni paesaggistici individuati dall'art. 134, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 42/2004; nelle aree estranee a tali beni opera come strumento conoscitivo e di indirizzo, non imponendo gli adempimenti prescrittivi previsti per le aree vincolate.
  • La contestazione della legittimità di un'autorizzazione per emissioni elettromagnetiche richiede la specifica allegazione e prova del superamento dei limiti normativi o di errori e omissioni nei dati e nelle valutazioni tecniche poste a fondamento del parere dell'autorità ambientale; la mera prospettazione di rischi sanitari, a fronte del rispetto formale ed ex ante dei valori-soglia, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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