Sentenza del 09/07/2015 n. 1255 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta - Detraibilità a monte di prestazioni di ricovero e cura esenti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del ricorrente è stata respinta. L’esenzione IVA opera esclusivamente per le prestazioni di ricovero e cura e per le altre operazioni espressamente esentate, non anche per gli acquisti di beni e servizi effettuati per svolgere tali attività. Di conseguenza, l’IVA assolta sugli acquisti connessi a prestazioni esenti non può essere detratta dal soggetto che effettua tali prestazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’IVA pagata ai fornitori per beni e servizi necessari allo svolgimento delle prestazioni di ricovero e cura dovesse essere detraibile a monte. La questione riguardava l’estensione dell’esenzione IVA: se essa comprendesse anche gli acquisti strumentali all’attività esente oppure riguardasse esclusivamente le prestazioni rese ai pazienti.
Norme richiamate
Disciplina IVA sull’esenzione delle prestazioni di ricovero e cura
L’esenzione riguarda le prestazioni sanitarie o di ricovero e cura rese al destinatario, ma non si estende automaticamente agli acquisti effettuati dal prestatore per realizzarle.
Principio generale della detrazione IVA
L’IVA sugli acquisti è detraibile solo quando i beni e servizi acquistati sono utilizzati per effettuare operazioni che consentono la detrazione; l’utilizzo esclusivo per operazioni esenti impedisce la detrazione, salvo eventuali regole specifiche applicabili.
Massime di principio
- L’esenzione IVA si valuta normalmente in relazione all’operazione attiva resa al cliente e non si trasferisce automaticamente agli acquisti effettuati dal prestatore.
- Chi svolge esclusivamente attività esenti, come prestazioni sanitarie o di ricovero e cura esenti, non può in via generale detrarre l’IVA pagata ai propri fornitori per beni e servizi impiegati in tali attività.
- La detrazione può essere ammessa solo se gli acquisti sono collegati, in tutto o in parte, a operazioni imponibili o ad altre operazioni che danno diritto alla detrazione, secondo le regole di imputazione e pro-rata applicabili.
- La semplice strumentalità dell’acquisto rispetto a un’attività esente non è sufficiente a rendere detraibile l’IVA assolta a monte.
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