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Sentenza

Sentenza n. 6031/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: -del provvedimento del Direttore dell’AdE prot. -OMISSIS- dell’11 luglio 2025 avente ad oggetto l’indizione di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali nella parte in cui al punto 2.3 riserva all’AdE la facoltà di esclusione di candidati che hanno riportato sentenze penali di patteggiamento; -del provvedimento del Direttore Regionale dell’AdE DR Campania prot.-OMISSIS- del 12 dicembre 2025 di esclusione dalla selezione del ricorrente, vincitore per la Campania, nell’esercizio della facoltà di cui al punto 2.3 del bando di selezione; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202601957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: clausola del bando che riservava all'Agenzia delle Entrate la facoltà di escludere candidati destinatari di sentenze di condanna o di patteggiamento e conseguente provvedimento di esclusione dalla selezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la clausola del bando e il provvedimento con cui era stato escluso dalla selezione per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari. L'esclusione era motivata dalla presenza nel casellario giudiziale di una sentenza di patteggiamento, ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., per lesioni personali e detenzione abusiva di armi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. e del principio di legalità, sostenendo che il bando avesse illegittimamente equiparato la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna anche ai fini extrapenali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sproporzione e irragionevolezza, assumendo che l'Amministrazione non avesse valutato in concreto il fatto di reato, la condotta successiva del candidato e la compatibilità dei reati con le mansioni da svolgere.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la clausola del bando. L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini penali, mentre le limitazioni previste dalla stessa disposizione riguardano gli effetti extrapenali, tra cui l'utilizzabilità della sentenza come prova e l'efficacia delle disposizioni non penali che la equiparino alla condanna. La clausola non stabiliva un'automatica esclusione, ma attribuiva all'Amministrazione una facoltà discrezionale di valutare il tipo e la gravità del reato, in relazione ai requisiti di condotta e moralità richiesti per le funzioni di funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che il provvedimento aveva applicato la clausola del bando esercitando il potere discrezionale previsto dalla lex specialis e aveva indicato la gravità dei reati, qualificati come delitti contro la persona con profili di pericolosità e allarme sociale e rilevanti rispetto alle funzioni di controllo fiscale e ai servizi fiscali. La valutazione amministrativa è sindacabile solo per illogicità, abnormità o irragionevolezza, che il giudice non ha ravvisato. L'esclusione è stata inoltre ritenuta non sproporzionata, in considerazione della delicatezza delle funzioni, del rapporto fiduciario con l'Amministrazione e dei requisiti di condotta e moralità richiesti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza pronunciata, ex artt. 444 e 445 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia il patteggiamento.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna

    La sentenza di patteggiamento è equiparata alla condanna ai fini penali, mentre la legge esclude determinati effetti extrapenali, inclusa l'utilizzabilità come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi e l'efficacia di disposizioni non penali che prevedano l'equiparazione, salvo il caso di pene accessorie.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di esclusione mediante il riferimento alla gravità dei reati e alla loro rilevanza rispetto alle funzioni da svolgere.

  • art. 54 Cost.

    impone inoltre a chi esercita funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina e onore

    È richiamato quale fondamento del rilievo attribuibile ai requisiti di condotta e moralità dei pubblici funzionari e del rapporto fiduciario tra funzionario, Amministrazione e collettività.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna ai fini penali, compreso l'accertamento della responsabilità dell'autore rispetto al fatto storico integrante il reato; le limitazioni previste dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. riguardano specifici effetti extrapenali e non impediscono, di per sé, che una disciplina concorsuale consideri il reato ai fini della valutazione dei requisiti di condotta e moralità.
  • È legittima una clausola di bando che attribuisca all'amministrazione la facoltà, e non l'obbligo automatico, di escludere candidati destinatari di sentenze di condanna o di patteggiamento, quando la decisione sia rimessa alla valutazione del tipo e della gravità del reato e dei requisiti di condotta e moralità necessari per le mansioni da svolgere.
  • La valutazione amministrativa sulla gravità dei reati e sulla loro incompatibilità con l'accesso a un pubblico impiego costituisce esercizio di discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di illogicità, abnormità o manifesta irragionevolezza.
  • In presenza di una clausola concorsuale discrezionale, il provvedimento di esclusione è adeguatamente motivato quando individua i reati, ne espone la gravità e ne chiarisce la rilevanza rispetto alle funzioni pubbliche da esercitare, senza che sia necessariamente richiesta una specifica valutazione di ogni profilo della condotta successiva del candidato.
  • L'esclusione da una selezione pubblica può essere ritenuta proporzionata quando sia diretta ad assicurare che funzioni pubbliche connotate da particolare delicatezza siano affidate a soggetti in possesso di requisiti di condotta e moralità coerenti con il rapporto fiduciario richiesto dall'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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