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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08891/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., lamentando censure che riguardavano il trattamento sanzionatorio, in particolare il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva tuttavia che tali doglianze non attengono a una "pena illegale" nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi non sono deducibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze dedotte non rientrassero tra le limitate ipotesi di impugnabilità della sentenza di patteggiamento previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché l'inammissibilità è stata dichiarata de plano, sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge; non consente di dedurre censure sul trattamento sanzionatorio come recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    richiamata quale precedente di principio sul concetto di pena "illegale" ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono inammissibili le doglianze che investono la discrezionalità del giudice nel trattamento sanzionatorio.
  • Le censure concernenti recidiva e attenuanti generiche, quando non denuncino una pena illegale nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, non rientrano tra i motivi deducibili contro il patteggiamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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