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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30213/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura "chiavi in mano" di un impianto automatico di stoccaggio pallet da installare presso lo stabilimento della committente. La committente ha agito davanti al Tribunale di Brescia chiedendo, tra l'altro, l'accertamento del minor valore dell'appalto, la consegna del software in codice sorgente, la restituzione di somme già versate e il risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti nella fornitura, per il mancato raggiungimento delle performance pattuite e per la pretesa violazione del diritto sul software, anche a seguito di una asserita manomissione del sistema con inserimento di una "timebomb". Parallelamente, la fornitrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bergamo per il credito vantato nei confronti della committente; quest'ultima lo ha opposto, contestando il credito e sollevando eccezione di incompetenza per materia e funzionale in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa di Brescia, nonché continenza fra i due giudizi. Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza, ha respinto la provvisoria esecuzione del decreto e ha ritenuto non idonea a definire il giudizio l'eccezione di incompetenza, osservando che le domande non presentavano interferenze con diritti di proprietà industriale o d'autore, disponendo la prosecuzione del giudizio e una CTU. La committente ha allora proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che la causa atteneva alla violazione della titolarità e integrità del diritto d'autore sul software sorgente e che, inoltre, la pendenza del diverso giudizio a Brescia imponeva la declaratoria di continenza e la competenza del giudice specializzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Bergamo fosse un provvedimento meramente interlocutorio e ordinatorio, privo di una decisione definitiva, espressa o implicita, sulla competenza, perché resa dall'istruttore senza rimessione della causa in decisione, senza invito alle parti a precisare le conclusioni e senza una conclamata volontà di definire la questione di competenza. Di conseguenza, il regolamento di competenza non era esperibile. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è esperibile solo contro un provvedimento che decida in modo effettivo sulla competenza; non è ammissibile contro provvedimenti meramente ordinatori o interlocutori.

  • art. 43 c.p.c.

    La forma ordinanza della decisione sulla competenza non elimina il presupposto della decisorietà del provvedimento e la necessità della rimessione in decisione secondo il rito.

  • artt. 189 e 275 c.p.c.

    La decisione sulla competenza presuppone la rimessione della causa in decisione secondo le regole ordinarie del processo.

  • art. 2, primo comma, n. 8, L. 633/1941

    I programmi per elaboratore originali sono protetti dal diritto d'autore.

  • art. 3, lett. b), d.lgs. 168/2003

    Le sezioni specializzate in materia d'impresa sono competenti per le controversie relative al diritto d'autore e ai diritti connessi.

  • artt. 12 e ss. L. 633/1941

    Richiamati per individuare il contenuto e la durata del diritto d'autore.

  • artt. 20 e ss. L. 633/1941

    Richiamati in relazione alla protezione dei diritti morali e patrimoniali sull'opera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza presuppone un provvedimento che contenga una vera e propria statuizione, positiva o negativa, sulla competenza; non basta una valutazione incidentale o dubitativa del giudice.
  • Un'ordinanza emessa dal giudice istruttore che si limiti a respingere l'eccezione di incompetenza e a disporre la prosecuzione del giudizio, senza rimessione della causa in decisione e senza invito a precisare le conclusioni, non è impugnabile con regolamento di competenza.
  • Dopo la riforma del 2009, la forma ordinanza non esime comunque dal rispetto del presupposto sostanziale della decisorietà: la pronuncia sulla competenza deve essere definitiva e inequivoca per poter essere devoluta alla Cassazione con regolamento.
  • Quando il giudice esprime solo una valutazione di probabile infondatezza dell'eccezione di competenza e rinvia la causa per il prosieguo istruttorio, manca una decisione impugnabile sulla competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppaltoDiritto d'autore
RamiProcesso civileContrattiProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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