Sentenza n. 4094/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione antimafia negativa emessa dalla Prefettura di Viterbo, con cui era ritenuto sussistente un tentativo di infiltrazione mafiosa, nonché gli atti presupposti e il diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società, operante nella coltivazione delle nocciole e sottoposta ad accertamenti dopo la presentazione di una domanda di sostegno nell'ambito del piano di sviluppo rurale, ha impugnato la comunicazione antimafia negativa deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, la violazione dei canoni di buona amministrazione e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti. La Prefettura aveva fondato la prognosi di infiltrazione principalmente sul rapporto di parentela tra l'amministratrice della società e un soggetto condannato definitivamente per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, sulla presenza tra i dipendenti della società del figlio e della consorte di tale soggetto, sulla coincidenza tra la sede della società e il luogo di residenza di alcuni familiari, su una precedente interdittiva riguardante altra società riconducibile a un diverso familiare e sul fatto che il soggetto condannato, dopo la scarcerazione, avrebbe continuato a convivere di fatto con l'ex moglie e a svolgere lavori agricoli per la società. La ricorrente ha contestato il travisamento della posizione giudiziaria del familiare, che era stato assolto dal reato associativo e condannato soltanto per un reato-fine, negando inoltre l'attualità della convivenza, lo svolgimento di attività lavorativa per la società e la sussistenza di rapporti con altri esponenti della consorteria criminale. Con i motivi aggiunti ha ulteriormente dedotto che la Prefettura aveva svolto un'istruttoria incompleta e generica, senza verificare l'eventuale permanenza di rapporti con il sodalizio criminale dopo la scarcerazione e senza considerare adeguatamente la sentenza di appello penale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha annullato la comunicazione antimafia negativa. Il Collegio ha premesso che l'informazione antimafia ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può fondarsi su elementi indiziari e su una prognosi secondo il criterio del più probabile che non. Tuttavia, il pericolo di infiltrazione costituisce anche il limite del potere prefettizio e deve risultare da elementi concreti, attuali e adeguatamente valutati, con una motivazione chiara, completa e convincente. Il controllo giurisdizionale non è meramente estrinseco: il giudice deve verificare sia la sussistenza e verosimiglianza dei fatti valorizzati dalla Prefettura, sia la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale. Nel caso concreto, la Prefettura aveva erroneamente qualificato il familiare condannato come elemento di spicco della consorteria mafiosa, senza considerare adeguatamente che la sentenza penale di appello ne aveva ridimensionato la posizione, escludendo la partecipazione associativa e riconducendo il suo coinvolgimento a un singolo reato-fine. Inoltre, non era stato adeguatamente accertato se, dopo la scarcerazione, egli avesse mantenuto rapporti con altri esponenti della criminalità organizzata, sicché la successiva scarcerazione di un altro soggetto coinvolto nell'associazione non assumeva, in assenza di specifici collegamenti, rilievo sufficiente. Anche il richiamo alla precedente interdittiva riguardante altra società era stato ritenuto non decisivo, perché risalente al 2020, anteriore alla sentenza penale d'appello, e riferito a una situazione soggettiva diversa. Ne è derivato un difetto di istruttoria, consistente nella mancata considerazione dell'esito finale del processo penale e nella mancata attualizzazione del pericolo di infiltrazione. Le spese sono state compensate, salvo la restituzione del contributo unificato da parte del Ministero dell'Interno, se anticipato.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
art. 84, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f
La disciplina consente di fondare l'informazione antimafia su elementi tipizzati dal legislatore o, per l'interdittiva generica, sugli accertamenti disposti dal Prefetto; in ogni caso il quadro deve evidenziare concretamente e attualmente un pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
È richiamato quale base normativa della comunicazione antimafia interdittiva impugnata.
art. 91 d.lgs. 159/2011
È richiamato quale base normativa dei presupposti e del procedimento relativo all'informazione antimafia.
art. 86 d.lgs. 159/2011
La natura tendenzialmente temporanea dell'incapacità giuridica speciale derivante dall'informazione antimafia è desunta dal carattere temporale degli effetti previsto dalla disposizione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato utilizzato per accogliere la richiesta di accesso agli atti formulata dalla società nel corso del giudizio.
art. 97 Cost.
canoni di buona amministrazione
La ricorrente lo ha invocato in relazione ai dedotti difetti di istruttoria, motivazione e travisamento; la decisione valorizza l'esigenza di un accertamento accurato e coerente.
art. 41 Cost.
È richiamato tra i diritti costituzionali sui quali incide gravemente l'informazione antimafia, in particolare la libertà di iniziativa economica.
art. 42 Cost.
È richiamato tra i diritti costituzionali sui quali incide gravemente l'informazione antimafia, in particolare il diritto di proprietà.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nella sentenza.
Massime di principio
- L'informazione antimafia è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nell'economia legale; può quindi fondarsi su elementi indiziari e su una prognosi secondo il criterio del più probabile che non.
- La discrezionalità prefettizia in materia antimafia non è arbitraria: il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce al tempo stesso fondamento e limite del potere e deve essere desunto da elementi concreti e attuali, secondo un sistema di tassatività sostanziale.
- La motivazione dell'informazione antimafia deve offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo, tenendo conto dell'intero sviluppo dei fatti e dell'esito definitivo dei procedimenti penali rilevanti; la mancata considerazione di una sentenza penale d'appello che abbia ridimensionato la posizione dell'interessato integra difetto di istruttoria.
- Il giudice amministrativo esercita un controllo non meramente estrinseco sull'informazione antimafia, verificando sia la sussistenza e verosimiglianza dei fatti valorizzati dalla Prefettura, sia la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale fondata su tali fatti.
- La mera sussistenza di rapporti familiari, di rapporti lavorativi con congiunti di soggetti controindicati o la scarcerazione di altri appartenenti a un sodalizio criminale non è sufficiente, isolatamente considerata, a dimostrare un pericolo attuale di infiltrazione, se non sono adeguatamente accertati gli specifici collegamenti e la loro incidenza sulla società interessata.
- Una precedente interdittiva riguardante altra società non può essere valorizzata automaticamente come elemento decisivo quando si riferisca a un diverso contesto soggettivo e temporale e non sia coordinata con gli elementi sopravvenuti e con l'esito definitivo dei procedimenti penali.
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