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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08792/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'INPS del 12 novembre 2009, con cui a una datrice di lavoro operante nel settore agricolo venivano contestate violazioni retributive e contributive e la conseguente decadenza da sgravi contributivi fruiti per zone svantaggiate. In particolare, gli ispettori rilevavano: (i) per il 2004, nel II e III trimestre, denunce di manodopera prive dell'indicazione delle retribuzioni corrisposte, con contributi calcolati sul salario medio convenzionale anziché sulle retribuzioni dovute secondo il CCNL e il CPL; (ii) per altri periodi, mancato rispetto dei livelli retributivi previsti dal CCNL/CPL del settore; (iii) per operai comuni, retribuzioni 2007-2008 inferiori a quelle contrattuali. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta dalla datrice di lavoro, ritenendo non assolto dall'INPS l'onere di prova, anche per mancata produzione del CCNL applicato. La Corte d'appello, invece, accoglieva il gravame dell'INPS, affermando che, in tema di sgravi contributivi, incombe sull'impresa che ne fruisca la prova dei requisiti e che i verbali ispettivi avevano valore probatorio, anche unitamente ad altri elementi, compresa una relazione di parte depositata dalla stessa opponente. Con il ricorso per cassazione la datrice di lavoro articolava otto motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita inammissibilità delle nuove censure dell'INPS in appello; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 198 e 416 c.p.c. per attribuzione di efficacia probatoria ai verbali ispettivi senza escussione degli ispettori come testimoni; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 210 c.p.c. per avere la Corte chiesto alla parte privata la documentazione attestante l'esatto adempimento, supplendo all'inerzia probatoria dell'ente; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 116, comma 8, l. 388/2000 per aver applicato il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva anziché quello dell'omissione; 5) violazione dell'art. 4 d.l. 71/1993 conv. in l. 151/1993 e dell'art. 6, comma 10, d.l. 338/1989 conv. in l. 389/1989, sostenendo che il recupero degli sgravi dovesse essere parametrato al maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, non all'intero importo sgravato; 6) omessa pronuncia sulle dedotte violazioni delle garanzie endoprocedimentali della l. 241/1990; 7) omessa pronuncia sull'istanza di esibizione dei verbali e sulla richiesta di CTU; 8) censura sulle spese di secondo grado, subordinata all'accoglimento delle precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i singoli motivi: il primo per genericità; il secondo perché i verbali ispettivi fanno piena prova per i fatti attestati in presenza del pubblico ufficiale e, per il resto, possono comunque essere valutati come elementi di prova; il terzo perché il soggetto che pretende lo sgravio deve provare i presupposti del beneficio e il giudice può richiedere chiarimenti o documenti in presenza di incertezza probatoria; il quarto perché la nozione di evasione contributiva ricorre quando manchino anche solo alcune denunce o registrazioni obbligatorie, e comunque la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; il quinto per difetto di autosufficienza e perché implicava accertamenti di fatto; il sesto perché il giudice del lavoro è giudice del rapporto e non dell'atto amministrativo, sicché eventuali irregolarità procedimentali non eliminano l'onere di prova del diritto allo sgravio; il settimo perché la scelta di disporre o meno l'esibizione e altre attività istruttorie officiose è discrezionale del giudice di merito; l'ottavo è rimasto assorbito. Sono state quindi confermate la decisione di appello, la debenza delle spese di lite e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Le censure in appello non possono essere genericamente denunciate in cassazione senza indicare in modo specifico in cosa consisterebbe la novità del motivo di gravame.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di sgravi contributivi, il soggetto che intende avvalersene deve provare la sussistenza dei relativi presupposti; la parte che contesta il credito non è esonerata da tale regola solo perché l'ente si sia costituito tardivamente.

  • art. 198 c.p.c.

    La doglianza sull'utilizzo dei verbali ispettivi non è fondata quando tali verbali siano valutati come prove documentali nei limiti della loro efficacia.

  • art. 416 c.p.c.

    La contestazione sull'assenza di prova non può prescindere dall'onere di specifica allegazione e dalla corretta censura del materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia è infondata o inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi e con il reale oggetto della domanda o eccezione.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come omissione del potere istruttorio discrezionale.

  • art. 116, comma 8, l. 388/2000

    L'evasione contributiva si configura non solo nel mancato pagamento, ma anche quando difettino denunce o registrazioni obbligatorie; l'omissione è limitata al solo mancato versamento in presenza di tutti gli adempimenti dovuti.

  • art. 4 d.l. n. 71/1993 conv. in l. n. 151/1993

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente dedotta nei gradi di merito e perché richiedeva accertamenti di fatto.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989

    La censura sul criterio di recupero degli sgravi è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e perché implicava valutazioni di fatto non consentite in cassazione.

  • artt. 2, 5, 7, 8 e 10 l. n. 241/1990

    Eventuali violazioni procedimentali amministrative non incidono sull'onere della parte di dimostrare i presupposti sostanziali del beneficio contributivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulle spese è assorbita dal rigetto dei motivi principali e non incide sull'esito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sgravi contributivi, il soggetto che invoca il beneficio deve dimostrarne integralmente i presupposti, gravando su di esso l'onere della prova del diritto al vantaggio contributivo.
  • I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza; per gli altri contenuti conservano comunque valore di elemento probatorio liberamente valutabile dal giudice con gli altri elementi di causa.
  • Il giudice del lavoro conosce del rapporto sostanziale e non dell'atto amministrativo: le eventuali irregolarità del procedimento ispettivo o amministrativo non eliminano l'onere probatorio della parte che chieda di mantenere un beneficio contributivo.
  • La nozione di evasione contributiva comprende anche l'ipotesi in cui manchino denunce o registrazioni obbligatorie, mentre l'omissione contributiva è confinata al solo mancato versamento in presenza di tutti gli adempimenti formali necessari.
  • In cassazione sono inammissibili le censure generiche, quelle che non si confrontano con la ratio decidendi e quelle che richiedono nuovi accertamenti di fatto o investono il merito della valutazione probatoria.
  • L'esercizio dei poteri istruttori officiosi, compreso l'ordine di esibizione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile come omissione processuale se non nei limiti rigorosi dell'error in procedendo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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