Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Un proprietario di immobili ha impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l'annualità 2016. In primo grado il ricorso era stato accolto sul rilievo che il consorzio avesse perso il potere di riscuotere a mezzo ruolo per effetto dell'abrogazione dell'art. 21 del R.D. n. 215/1933. In appello, la commissione regionale ha invece accolto il gravame del consorzio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e denunciando il mancato confronto con il contrasto giurisprudenziale tra due orientamenti sulla perdurante possibilità per i consorzi di riscuotere i contributi mediante ruolo dopo il c.d. 'taglia-leggi'. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge per non avere la sentenza considerato il combinato disposto dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, L. n. 246/2005, del d.lgs. n. 179/2009 e dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l'art. 21 del R.D. n. 215/1933 fosse stato abrogato e non potesse sopravvivere come base del potere di riscossione. Prima dell'udienza il ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale meccanismo sanzionatorio non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta, e comunque nel caso deciso è stata pronunciata l'estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È invocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma la Corte non entra nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge, ma resta non esaminato per la declaratoria di estinzione.
art. 14, commi 14 e 14-ter, L. n. 246/2005
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'abrogazione dell'art. 21 del R.D. n. 215/1933 nell'ambito del processo di semplificazione normativa c.d. taglia-leggi.
d.lgs. n. 179/2009
È invocato quale provvedimento attuativo che elenca le disposizioni ancora vigenti, escludendo l'art. 21 del R.D. n. 215/1933 secondo la tesi del ricorrente.
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
È la norma richiamata per sostenere o negare la persistenza del potere di riscossione a mezzo ruolo dei consorzi di bonifica.
art. 390, comma 2, c.p.c.
La Corte afferma che la rinuncia al ricorso depositata soddisfa i requisiti previsti da questa norma.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Viene applicato quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il dovuto raddoppio del contributo unificato, osservando che il meccanismo sanzionatorio non si applica nei casi di inammissibilità sopravvenuta e, nel caso concreto, è stata pronunciata l'estinzione.
art. 21 del R.D. n. 215/1933
È la disposizione la cui perdurante vigenza, o meno, costituisce il nucleo della controversia sulla riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente proposta e conosciuta dalla controparte prima dell'udienza, produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della parte resistente.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione, quando interviene una rinuncia rituale al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo e non può pronunciarsi sui motivi di impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, né opera automaticamente in presenza di una sopravvenuta inammissibilità del gravame.
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