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Ordinanza

Ordinanza n. 1019/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, sanzione amministrativa pecuniaria per asserita inottemperanza e diniego di annullamento in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 27 febbraio 2025, la sanzione amministrativa pecuniaria adottata il 29 luglio 2025 ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l'asserita inottemperanza all'ordine demolitorio, il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i singoli motivi di ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire la nota della Capitaneria di Porto del 29 maggio 2024, dalla quale aveva preso avvio il procedimento culminato nell'ordinanza di demolizione, nonché una relazione comunale dettagliata e documentata sulle indagini svolte per accertare che i ricorrenti avessero la disponibilità dei manufatti oggetto dell'ordine di demolizione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un'integrazione istruttoria, ordinando al Comune di Cariati di depositare entro il 30 giugno 2026 la nota della Capitaneria di Porto del 29 maggio 2024 e una relazione dettagliata e documentata sulle verifiche relative alla disponibilità dei manufatti da parte dei ricorrenti. La trattazione è stata differita e il ricorso è stato rinviato all'udienza del 15 dicembre 2026 per la decisione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per l'asserita inottemperanza all'ordinanza di demolizione.

  • delibera di Giunta comunale n. 64 del 9 dicembre 2024

    Richiamata nel provvedimento sanzionatorio quale ulteriore fondamento dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento della disponibilità, da parte dei destinatari dell'ordine demolitorio, dei manufatti oggetto dell'ordinanza, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione documentata sulle indagini svolte dall'amministrazione prima di decidere nel merito.
  • In presenza di esigenze istruttorie rilevanti, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di specifici documenti e differire la trattazione della causa a una successiva udienza, senza definire il giudizio sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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