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Sentenza

Sentenza n. 5714/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute.

Giustizia amministrativa202403721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’INPS di includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e collocato a riposo a domanda il 31 dicembre 2018, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, deducendo di avere raggiunto i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto anche interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS ha resistito, contestando il diritto al beneficio e sollevando eccezioni relative al mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la domanda di pensionamento, alla prescrizione e alla legittimità costituzionale della disciplina.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda principale, riconoscendo il diritto del ricorrente ai sei scatti e condannando l’INPS a rideterminare e pagare il TFS dovuto. Ha escluso che la presentazione della domanda di pensionamento oltre sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti determini decadenza dal beneficio, poiché il termine serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ha respinto l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’effetto interruttivo del pagamento rateale, e nel caso concreto non risultava trascorso tra tale ordinativo e la richiesta di ricalcolo notificata il 14 giugno 2024. Ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, richiamando la specifica base legislativa del beneficio e la discrezionalità legislativa nell’estensione dello stesso a determinate categorie del comparto sicurezza. Ha riconosciuto gli interessi legali, ma negato la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo con gli interessi. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo della base pensionabile e del TFS spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).

    La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta cumulativamente agli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, civile o militare, quando abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento, previsto in relazione al beneficio dei sei scatti, è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non determina decadenza dal beneficio.
  • Per il credito derivante dal ricalcolo del trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale assume rilievo interruttivo del riconoscimento del debito.
  • Il beneficio dei sei scatti, fondato su specifiche disposizioni legislative per determinate categorie del comparto sicurezza, non costituisce un’estensione priva di base normativa né determina, per ciò solo, un’irragionevole disparità di trattamento.
  • Le somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio possono essere maggiorate degli interessi legali, ma non anche della rivalutazione monetaria cumulativa.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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