Cassazione Civile, Ordinanza n. 29414/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di un contribuente che esercitava attività in forma individuale. L'Ufficio contestava costi non deducibili e maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo indebitamente detratta l'IVA e non deducibili i costi documentati da fatture emesse da due fornitori, in un contesto emerso da indagini penali e caratterizzato da fatture annotate nei registri contabili ma ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti o comunque non adeguatamente provate. Il contribuente impugnava gli atti, ma sia la CTP sia la CTR respingevano le sue difese. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni, sostenendo che fosse stato erroneamente addossato a lui l'onere di provare fatti costitutivi della pretesa fiscale; con il secondo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice regionale non avesse svolto un'autonoma valutazione degli elementi probatori e avesse aderito in modo non adeguatamente motivato alle conclusioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, osservando che la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e non era né mancante né meramente apparente. Ha quindi esaminato il primo motivo e lo ha parimenti rigettato, ritenendo corretta l'applicazione dei principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti: una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi, anche presuntivi, idonei a contestare l'effettività delle operazioni e a mettere in dubbio la genuinità delle fatture, spetta al contribuente provare l'esistenza reale delle prestazioni e la deducibilità dei costi, prova che non può essere fornita mediante la sola esibizione delle fatture o la regolarità formale della contabilità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata per contestare la ripartizione dell'onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro per denunciare la nullità della sentenza, qui prospettata per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
l'obbligo di motivazione è violato solo in caso di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o perplessità/incomprensibilità della motivazione, cioè quando non sia rispettato il minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la carenza assoluta o apparente di motivazione determina nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata come parametro dell'obbligo motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata nel motivo di ricorso a fondamento della censura motivazionale.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma sulla rettifica e sull'accertamento dei redditi, in relazione alla deducibilità dei costi contestati.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare il governo delle prove e la valutazione del materiale probatorio.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati in tema di presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio per contestare l'effettività delle operazioni.
art. 2697 c.c.
richiamato per la distribuzione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato per affermare che componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi presuntivi idonei a far emergere la fittizietà delle operazioni o la genericità delle fatture.
- Una volta contestata dall'Ufficio l'effettività dell'operazione fatturata, grava sul contribuente l'onere di provare in modo specifico e solido la reale esecuzione delle prestazioni e la legittimità della deduzione o detrazione richiesta.
- La prova della reale esistenza dell'operazione non può essere ritenuta assolto con la sola esibizione delle fatture, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento, se tali elementi sono compatibili con una operazione fittizia.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della sentenza; non è sufficiente una mera critica alla completezza o alla persuasività della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità, quando il giudice di merito esplicita le ragioni della decisione e mostra di aver compreso i fatti decisivi, la censura di nullità per motivazione apparente non può essere accolta.
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