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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29414/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di un contribuente che esercitava attività in forma individuale. L'Ufficio contestava costi non deducibili e maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo indebitamente detratta l'IVA e non deducibili i costi documentati da fatture emesse da due fornitori, in un contesto emerso da indagini penali e caratterizzato da fatture annotate nei registri contabili ma ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti o comunque non adeguatamente provate. Il contribuente impugnava gli atti, ma sia la CTP sia la CTR respingevano le sue difese. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni, sostenendo che fosse stato erroneamente addossato a lui l'onere di provare fatti costitutivi della pretesa fiscale; con il secondo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice regionale non avesse svolto un'autonoma valutazione degli elementi probatori e avesse aderito in modo non adeguatamente motivato alle conclusioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, osservando che la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e non era né mancante né meramente apparente. Ha quindi esaminato il primo motivo e lo ha parimenti rigettato, ritenendo corretta l'applicazione dei principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti: una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi, anche presuntivi, idonei a contestare l'effettività delle operazioni e a mettere in dubbio la genuinità delle fatture, spetta al contribuente provare l'esistenza reale delle prestazioni e la deducibilità dei costi, prova che non può essere fornita mediante la sola esibizione delle fatture o la regolarità formale della contabilità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata per contestare la ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per denunciare la nullità della sentenza, qui prospettata per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    l'obbligo di motivazione è violato solo in caso di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o perplessità/incomprensibilità della motivazione, cioè quando non sia rispettato il minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la carenza assoluta o apparente di motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma richiamata come parametro dell'obbligo motivazionale delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma richiamata nel motivo di ricorso a fondamento della censura motivazionale.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale norma sulla rettifica e sull'accertamento dei redditi, in relazione alla deducibilità dei costi contestati.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare il governo delle prove e la valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in tema di presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio per contestare l'effettività delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    richiamato per affermare che componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi presuntivi idonei a far emergere la fittizietà delle operazioni o la genericità delle fatture.
  • Una volta contestata dall'Ufficio l'effettività dell'operazione fatturata, grava sul contribuente l'onere di provare in modo specifico e solido la reale esecuzione delle prestazioni e la legittimità della deduzione o detrazione richiesta.
  • La prova della reale esistenza dell'operazione non può essere ritenuta assolto con la sola esibizione delle fatture, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento, se tali elementi sono compatibili con una operazione fittizia.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della sentenza; non è sufficiente una mera critica alla completezza o alla persuasività della motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità, quando il giudice di merito esplicita le ragioni della decisione e mostra di aver compreso i fatti decisivi, la censura di nullità per motivazione apparente non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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