Sentenza n. 1703/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di un’area privata, connessa ai lavori di consolidamento di un muraglione storico, nonché gli atti presupposti relativi al progetto e alla procedura espropriativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato l’ordinanza comunale di occupazione temporanea dell’area, l’avviso delle operazioni di immissione in possesso e accertamento della consistenza, il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del muraglione storico, gli atti del RUP, l’ordine di servizio della direzione lavori e gli ulteriori atti connessi. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, difetto di motivazione, difetto di attribuzione e contraddittorietà. Dal testo emerge inoltre che l’amministrazione aveva dapprima attivato una procedura espropriativa senza garantire la partecipazione procedimentale della proprietaria e aveva successivamente disposto l’occupazione temporanea quando le attività risultavano già in corso.
La decisione
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto una soluzione concordata per consentire l’accesso e il passaggio necessari alla realizzazione dell’intervento pubblico. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, insistendo tuttavia sulle spese. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ai fini della regolazione delle spese ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che dagli atti emergessero profili di illegittimità dell’azione amministrativa, in particolare per l’attivazione della procedura espropriativa senza partecipazione dell’interessata e per la successiva occupazione temporanea disposta ad attività già in corso. Considerata anche la condotta collaborativa dell’amministrazione, che aveva favorito la soluzione transattiva, ha condannato il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla soluzione concordata tra le parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, anche mediante una soluzione concordata tra le parti, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti e dei motivi dedotti.
- L’attivazione di una procedura espropriativa senza garantire la partecipazione del proprietario interessato costituisce un profilo di illegittimità rilevante ai fini della soccombenza virtuale.
- L’adozione di un provvedimento di occupazione temporanea quando le attività oggetto dell’occupazione risultino già in corso costituisce un ulteriore elemento valutabile ai fini della soccombenza virtuale dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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