Sentenza n. 14511/2026 - Roma, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 12134 del 26/11/2025, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 12134/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 12134/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per 500 euro ciascun anno e complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il passaggio in giudicato, non aveva attribuito la Carta né accreditato gli importi riconosciuti. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che l’Amministrazione non aveva provveduto alla sua esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per 500 euro ciascun anno e complessivi 1.500 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l’intervento alla richiesta della ricorrente. Non ha applicato penalità di mora, ritenendone allo stato insussistenti i presupposti, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento della Carta elettronica del docente, riconosciuta alla ricorrente per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di azionare l’obbligo di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- La persistente inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire un giudicato avente ad oggetto l’attribuzione di una prestazione determinata legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione entro un termine e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a una richiesta della parte interessata; il commissario può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all’accoglimento dell’azione di ottemperanza, potendo essere esclusa quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, salva una successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza.
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