Cassazione Penale, Sentenza n. 25244/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e assorbimento del capo C) bancarotta semplice documentale. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che gli originari coimputati, giudicati con rito ordinario, erano stati assolti "perché il fatto non sussiste", e che tale assoluzione avrebbe dovuto estendersi anche a lui, che aveva scelto il giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato le ragioni della sentenza impugnata: tra giugno 2009 e giugno 2010 Garitella aveva alienato l'intero patrimonio aziendale della Jani Beton s.r.l. per complessivi Euro 525.000,00; di tale somma sono stati giustificati circa Euro 100.000,00 mentre Euro 425.000,00 risultano scomparsi. I proventi delle vendite risultarono accreditati sui conti della società e poi prelevati dal solo Garitella, che era l'unico legittimato ad operare sui conti in assenza di deleghe, elemento che lo pone a carico. La Corte ha osservato che l'assoluzione dei coimputati riguardava gli acquirenti valutati come concorrenti esterni e non ha accertato l'insussistenza del fatto-reato; anzi quella sentenza rafforza la posizione dell'imputato quanto al percorso dei proventi. In applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 la Corte d'appello aveva rideterminato la durata delle pene accessorie a tre anni. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 u.c. legge fallimentare
art. 216 u.c. legge fall.
La Corte ha applicato la riduzione della durata delle pene accessorie in attuazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018, riducendole a tre anni
Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018
Corte costituzionale n. 222 del 2018
La pronuncia costituzionale è stata richiamata come parametro per la determinazione delle pene accessorie, con conseguente riduzione a tre anni
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
La trattazione del ricorso è avvenuta nelle forme previste da tale disposizione (trattazione senza intervento delle parti), procedura richiamata dalla Corte per il rito di trattazione
Massime di principio
- L'assoluzione di alcuni coimputati in un rito diverso non produce automaticamente effetti estensivi nei confronti di un imputato giudicato separatamente; la Corte valuta le posizioni individuali sulla base delle risultanze specifiche.
- Un'assoluzione pronunciata con formula "perché il fatto non sussiste" va interpretata con attenzione: se la decisione riguarda elementi diversi (es. la mancata prova della consapevolezza di acquirenti esterni), ciò non esclude che altri soggetti possano risultare responsabili in base ad autonome e specifiche prove.
- La prova contabile che i proventi delle vendite sono transitati sui conti della società e sono stati prelevati da un unico soggetto titolare dei poteri bancari costituisce un elemento probatorio significativo a carico del gestore per ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- La scelta del rito (es. abbreviato) non garantisce automaticamente una diversa qualificazione della responsabilità rispetto a giudizi ordinari: l'esito dipende dalla valutazione delle prove e dalla motivazione del giudice.
- Le decisioni costituzionali che incidono su sanzioni o pene accessorie devono essere recepite nei giudizi successivi, con conseguente adeguamento della durata delle pene accessorie quando necessario.
- In ipotesi di dispersione di proventi societari in prossimità dello stato di dissesto, l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di distrarre) e la documentazione bancaria sono nodi decisivi per la qualificazione della fattispecie come bancarotta fraudolenta.
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