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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23520/2026 del 19/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti e della rinuncia reciproca agli atti del giudizio di legittimità. In applicazione dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese del ricorso per cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguardava un rapporto tra una persona fisica e una banca, sfociato in un procedimento monitorio e nel successivo giudizio di opposizione/appello. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato un decreto ingiuntivo e accertato che la banca era debitrice di una somma verso il cliente, disponendo però anche la restituzione, a favore della banca, della differenza rispetto a un importo versato con assegno. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, insistendo sul difetto dei requisiti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, le parti hanno raggiunto una transazione extragiudiziale e hanno depositato atto congiunto di rinuncia reciproca agli atti del giudizio, chiedendo altresì la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    "visto l’art. 391 c.p.c."

    La Corte lo utilizza come base per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia/definizione transattiva della controversia.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in sede di legittimità e depositano rinuncia reciproca agli atti del giudizio, la Corte dichiara estinto il processo.
  • In presenza di accordo extragiudiziale che preveda l’abbandono del giudizio e la compensazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di cassazione.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta assorbe l’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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