Cassazione Civile, Ordinanza n. 23520/2026 del 19/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti e della rinuncia reciproca agli atti del giudizio di legittimità. In applicazione dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese del ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguardava un rapporto tra una persona fisica e una banca, sfociato in un procedimento monitorio e nel successivo giudizio di opposizione/appello. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato un decreto ingiuntivo e accertato che la banca era debitrice di una somma verso il cliente, disponendo però anche la restituzione, a favore della banca, della differenza rispetto a un importo versato con assegno. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, insistendo sul difetto dei requisiti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, le parti hanno raggiunto una transazione extragiudiziale e hanno depositato atto congiunto di rinuncia reciproca agli atti del giudizio, chiedendo altresì la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
"visto l’art. 391 c.p.c."
La Corte lo utilizza come base per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia/definizione transattiva della controversia.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in sede di legittimità e depositano rinuncia reciproca agli atti del giudizio, la Corte dichiara estinto il processo.
- In presenza di accordo extragiudiziale che preveda l’abbandono del giudizio e la compensazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di cassazione.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta assorbe l’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale.
Come è indicizzato
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