Sentenza n. 238/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso n. 1695 del 2024 - dei provvedimenti del Ministero della giustizia adottati in esecuzione della sentenza del TAR Toscana n. 368 del 2023, con cui è stato rideterminato il trattamento economico di missione spettante al ricorrente, e per l’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del dovuto a titolo di indennità di missione in misura forfettaria e della diaria giornaliera/oraria di missione per i primi 240 giorni e «sino alla data odierna per la diaria giornaliera/oraria, il tutto da calcolarsi a partire dal 18 novembre 2013» sino alla data della decisione, e cioè sino al giorno 27 marzo 2023, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma residua ancora dovuta e quanto al ricorso n. 622 del 2025 per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Toscana, sez. I, n. 368 del 8 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria che hanno rideterminato il trattamento economico di missione in esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, vice ispettore del Corpo della Polizia penitenziaria temporaneamente assegnato presso una casa circondariale, ha proposto un primo ricorso per l'annullamento delle determinazioni ministeriali che avevano rideterminato il trattamento economico di missione in misura ritenuta inferiore al dovuto, chiedendo anche l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità forfettaria e della diaria giornaliera o oraria, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme residue. Con un secondo ricorso ha chiesto l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, che aveva accolto la domanda relativa alla corresponsione del trattamento economico di missione. Nel corso dei giudizi, dopo aver esaminato la documentazione depositata dall'Amministrazione e rilevato la non agevole interpretabilità della precedente sentenza quanto all'individuazione del termine finale di corresponsione dell'indennità, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità di entrambi i ricorsi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due giudizi per la stretta connessione oggettiva e soggettiva. Preso atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato improcedibili entrambi i ricorsi. La dichiarazione è stata ritenuta sufficiente a escludere la permanenza dell'interesse alla decisione, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità delle determinazioni ministeriali o la corretta esecuzione del precedente giudicato. Le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione delle difficoltà interpretative poste dalla precedente sentenza in ordine al dies ad quem dell'indennità di missione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Tribunale nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per disattenderla, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito della domanda.
- Ricorsi connessi per oggetto e parti possono essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.
- Le difficoltà interpretative oggettive derivanti da una precedente sentenza possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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