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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41469/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e versamento di cauzione. Il ricorrente denunciava carenza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale e censurava la valutazione della Corte territoriale che aveva fondato il giudizio anche su precedenti e su atti che lo vedevano assolto, senza considerare il lungo intervallo temporale (periodo tra il 2008 e il 2017 e fino al 2019) in cui non avrebbe commesso reati e senza spiegare adeguatamente perché non potessero essere altre persone alla guida del veicolo in una fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei requisiti per la pericolosità generica (in particolare l'abitualità di delitti lucrogenetici contro il patrimonio), ricostruendo la carriera criminale del ricorrente a partire dal 1977 e segnalando precedenti provvedimenti (misura di prevenzione nel 2001, avviso orale nel 2008) e la prosecuzione di comportamenti delittuosi fino al luglio 2019, con condanne già passate in giudicato per i fatti del 2019. La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo, da parte del giudice della prevenzione, di atti sopravvenuti rispetto al processo penale originario qualora essi apportino elementi informativi significativi non valutati in sede penale, e ha valutato che il periodo di detenzione successivo non fosse tale da escludere l'attualità della pericolosità, non emergendo indici contrapposti di cambiamento di vita. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 1, comma 1, lett. b) ; art. 4, comma 1, lett. c) ; art. 14 (commi 2-bis e 2-ter richiamati)

    L'art.1, comma 1, lett. b) disciplina la pericolosità generica richiedendo criteri precisi (delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, proventi illeciti, fonte rilevante di reddito). L'art.4, comma 1, lett. c) consente l'applicazione della sorveglianza speciale in relazione a tali ipotesi. I commi aggiunti all'art.14 (legge 161/2017) e la giurisprudenza chiariscono che la detenzione non esclude di per sé la possibilità di applicare la misura, ma impone al giudice una valutazione concreta della persistenza dell'attualità della pericolosità dopo l'eventuale periodo detentivo.

  • Costituzione / Corte costituzionale

    Corte cost. n. 24 del 2019; Corte cost. n. 291 del 2013

    La giurisprudenza costituzionale è richiamata per i criteri di legittimità dell'uso di misure preventive e per l'indicazione che la detenzione influenza, ma non determina automaticamente, la valutazione della pericolosità; è necessario riesaminare la situazione al termine della detenzione se emergono elementi rilevanti.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamate)

    Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 (Rv. 280145); Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017 (Rv. 272268); Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020 (Rv. 280207); Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022 (Rv. 284166); Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017 (Rv. 271380); Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017 (Rv. 270655)

    La giurisprudenza richiamata precisa i requisiti dell'abitualità e della prova a carico del proposto: il giudice della prevenzione può tenere conto anche di accertamenti non definitivi purché fondati su fatti storicamente apprezzabili e con efficacia dimostrativa elevata; gli atti di assoluzione non possono essere rielaborati dal giudice di prevenzione salvo l'esistenza di nuovi elementi significativi non valutati nel processo penale; il periodo di detenzione incide ma non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità.

Massime di principio

  • Per applicare misure di prevenzione fondate sulla pericolosità generica il giudice deve motivare la sussistenza dei tre requisiti indicati (abitualità, proventi illeciti, rilevanza come fonte di reddito) con fatti storicamente apprezzabili e non su meri sospetti o sole informazioni di banca dati.
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi informativi sopravvenuti rispetto al processo penale anche se il reato è stato oggetto di assoluzione, ma solo se tali elementi sono nuovi, significativi e non valutati in sede penale.
  • Un periodo di detenzione successivo agli ultimi fatti non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità: occorre una valutazione concreta dell'effetto rieducativo della detenzione e della presenza/assenza di indici di cambiamento.
  • La difesa in casi simili dovrebbe contestare nel merito la consistenza probatoria degli elementi storici addotti dal giudice, produrre e documentare indici positivi di rieducazione o cambiamento di vita e sottolineare eventuali incongruenze nella ricostruzione fattuale (es. identificazione del conducente).
  • I termini temporali tra gli ultimi comportamenti illeciti e la decisione sono rilevanti: maggiore è l'intervallo e più stringente deve essere la prova della persistenza della pericolosità, specialmente se intercorrono periodi rilevanti di libertà vigilata o detenzione senza nuovi comportamenti sintomatici.

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