Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bolzano aveva assolto due imputati dall’imputazione di concorso in truffa, ritenendo non provata la loro responsabilità perché non era stato accertato il loro effettivo possesso delle carte di pagamento Postepay intestate a loro nome, utilizzate per l’incasso del denaro derivante dalla condotta fraudolenta. Il Procuratore generale ha ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica: secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe svalutato indebitamente la prova dell’intestazione della carta e del suo utilizzo per la riscossione, elemento che presuppone la disponibilità delle credenziali. In ogni caso, la percezione del profitto illecito da parte degli imputati avrebbe integrato, quanto meno, un concorso nel reato, anche nella forma del dolo eventuale, non essendo stata prospettata né riscontrata alcuna versione alternativa concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha censurato la sentenza assolutoria per violazione di legge e per avere fatto leva su una ricostruzione alternativa meramente ipotetica e non supportata da elementi emersi nel contraddittorio processuale. Ha ribadito che, quando risulta accertata a carico dell’imputato una frazione essenziale della condotta tipica, in particolare l’incameramento del profitto illecito, non è consentito assolvere valorizzando ipotesi congetturali di intervento di terzi prive di riscontro. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle truffe online, il conseguimento dell’ingiusto profitto tramite riscossione della somma su carta intestata all’imputato è elemento decisivo ai fini dell’attribuzione della responsabilità. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato
art. 640 c.p.
norma incriminatrice della truffa; la Corte valorizza la rilevanza, ai fini della responsabilità, del conseguimento dell’ingiusto profitto nella truffa online
art. 533 c.p.p.
"al di là di ogni ragionevole dubbio"
la regola di giudizio non consente l’assoluzione fondata su mere ipotesi alternative prive di riscontro processuale; se è provata una frazione essenziale della condotta, la difesa deve offrire elementi concreti di confutazione
art. 5 L. 20 febbraio 2006, n. 46
richiamato per la riformulazione dell’art. 533 c.p.p. e l’introduzione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio
art. 66, comma 3, Statuto della Corte penale internazionale
richiamato come antecedente del principio dell’accertamento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio
Massime di principio
- Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non consente di fondare l’assoluzione su mere possibilità astratte o congetture non emerse dal materiale probatorio: il dubbio deve essere ragionevole, cioè supportato da elementi concreti acquisiti nel processo.
- Quando sia accertata in capo all’imputato una frazione essenziale della condotta tipica, in particolare l’incameramento del profitto illecito, la difesa deve introdurre nel processo una ricostruzione alternativa plausibile e riscontrata; in difetto, la mera ipotesi di intervento di terzi non basta a neutralizzare la prova d’accusa.
- Nelle truffe realizzate online, il soggetto che incassa il profitto illecito su una carta o su un mezzo di pagamento a lui intestato può assumere un ruolo tipico nella consumazione del reato; la percezione dell’ingiusto profitto ha rilevanza probatoria decisiva.
- In cassazione non è consentita la produzione di documenti nuovi sul merito, salvo eccezioni limitate a documenti non producibili prima e rilevanti per ius superveniens o cause estintive/più favorevoli.
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