Ordinanza n. 129/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 08 agosto 2025, notificato in data 08 agosto 2025, avente ad oggetto il mancato accoglimento della richiesta di riesame del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 12 marzo 2024 con il quale la Prefettura di Lecce ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che indica sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di mancato accoglimento della richiesta di riesame del divieto di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, il provvedimento dell'8 agosto 2025 con cui la Prefettura di Lecce ha respinto la richiesta di riesame del precedente decreto del 12 marzo 2024, recante divieto di detenzione di armi. In sede cautelare ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, la mancata considerazione degli elementi sopravvenuti e l'omesso preavviso di diniego previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La domanda di riesame era fondata su circostanze sopravvenute, tra cui l'archiviazione del procedimento penale. Il ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dai costi di custodia delle armi presso un esercizio di rivendita.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la Prefettura avesse valutato e motivatamente disatteso le circostanze esposte nell'istanza di riesame, sulla base delle informazioni acquisite dalle Forze di polizia. Ha riconosciuto all'autorità prefettizia un'ampia discrezionalità nell'imporre il divieto di detenzione di armi, trattandosi di una valutazione prognostica sull'affidabilità del soggetto e sul rischio di abuso, non necessariamente coincidente con un giudizio di pericolosità sociale. Gli episodi di grave conflittualità familiare, le minacce di uso della pistola, le precedenti denunce, la contestata inosservanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la tentata estorsione, il danneggiamento seguito da incendio e l'inadeguata custodia delle armi sono stati ritenuti idonei a mantenere ragionevole il giudizio prognostico prefettizio. L'archiviazione del procedimento penale non elimina il rilievo dei fatti storici e degli altri elementi valutati dall'amministrazione, poiché rileva il possibile coinvolgimento in un contesto conflittuale suscettibile di generare dubbi sul rischio di abuso delle armi, anche in assenza di condotte penalmente accertate. Il TAR ha ritenuto irrilevante l'omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, reputando inoltre che tale adempimento non fosse dovuto per un'istanza di riesame basata su elementi sopravvenuti già rappresentati dall'interessato. Quanto al periculum in mora, lo ha escluso perché non provato e perché i costi di custodia delle armi costituiscono un pregiudizio meramente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata mediante delibazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto irrilevante l'omesso preavviso di diniego e, comunque, non dovuto nel caso di istanza di riesame fondata su elementi sopravvenuti già rappresentati dal richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale e meramente prognostico, diretto a verificare la completa affidabilità del soggetto e l'assenza di rischio di abuso, senza richiedere necessariamente l'accertamento di una pericolosità sociale o di una condotta penalmente rilevante.
- Ai fini del divieto di detenzione di armi, l'amministrazione può valorizzare fatti storici e contesti di grave conflittualità, anche quando il procedimento penale collegato sia stato archiviato, purché tali elementi siano valutati nell'ambito di una motivazione ragionevole sul rischio di abuso delle armi.
- La richiesta di riesame di un precedente divieto di detenzione di armi non impone automaticamente una rivalutazione favorevole della posizione dell'interessato: l'amministrazione può respingerla quando gli elementi sopravvenuti, valutati anche alla luce delle informazioni delle Forze di polizia, non superino i motivi posti a fondamento della misura inibitoria.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non sussiste in assenza di prova di un pregiudizio grave e irreparabile; i costi sostenuti per la custodia delle armi presso un rivenditore integrano un pregiudizio meramente patrimoniale.
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