Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) anno scolastico 2025/2026 del 29/10/2025, nella parte in cui ha assegnato all'alunno -OMISSIS- un numero di sole 18 ore di sostegno, inferiori ed insufficienti rispetto a quelle necessarie e dovute, in considerazione dell’orario scolastico e della frequenza di 30 ore, ed in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche, nonché per le ragioni di cui al presente ricorso che qui si intendano per trascritte; 2) del verbale di GLO del 29/10/2025 (prot. n. -OMISSIS-), nella parte in cui sono state assegnate genericamente e contraddittoriamente n. 18 ore di sostegno a -OMISSIS-, per quanto di interesse e per le ragioni di cui al presente ricorso che qui si intendano per trascritte, nonché della nota prot n- -OMISSIS- del 20/10/25, se e qualora lesiva degli interessi dei ricorrenti; 3) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 30/9/25 e, comunque, di ogni ulteriore provvedimento, di cui si ignorano estremi e contenuto, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- - -OMISSIS-” di -OMISSIS- ha assegnato a -OMISSIS-, -OMISSIS- scuola secondaria di primo grado di -OMISSIS-, l’insufficiente numero di 18 ore di sostegno e di tutto quanto in esso rilevato, ivi incluso il parere del Collegio dei docenti, se e solo qualora lesivo, nonché il Verbale di GLI n. 2 del 30/9/25, nella parte in cui sono state assegnate contraddittoriamente n. 18 ore sostegno a -OMISSIS- e, dunque, se e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202506572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI 2025/2026, verbale del GLO e atti dirigenziali nella parte in cui hanno assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il PEI, il verbale del GLO e gli atti di assegnazione delle ore di sostegno scolastico, deducendo l'insufficienza delle 18 ore assegnate rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica e alla disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Gli atti non indicavano le ragioni della quantificazione, né spiegavano perché il fabbisogno individuale del minore non richiedesse la copertura integrale. La contraddittorietà risultava inoltre dalla relazione del dirigente scolastico, secondo cui l'alunno non era autonomo nell'esecuzione delle consegne scolastiche e necessitava della presenza costante del docente di sostegno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il PEI 2025/2026 e l'atto di assegnazione dirigenziale, nei limiti esaminati. Ha ravvisato un difetto di motivazione e una contraddittorietà interna nella determinazione delle ore di sostegno: a fronte delle esigenze specifiche del minore, della frequenza di 30 ore e della necessità di assistenza costante riconosciuta dalla stessa dirigenza scolastica, gli atti si limitavano ad assegnare 18 ore senza adeguata giustificazione. L'amministrazione è stata tenuta a riesercitare il potere entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rivalutando il fabbisogno effettivo dell'alunno e riformulando la determinazione contenuta nel PEI. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della disabilità grave costituisce il presupposto per la specifica considerazione delle esigenze individuali dell'alunno nella determinazione del sostegno scolastico.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli ulteriori soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere motivata in relazione alla concreta condizione dell'alunno con disabilità, alle sue esigenze educative e assistenziali individuali e all'orario scolastico frequentato; una determinazione meramente numerica e priva di giustificazione è illegittima.
  • Sussiste contraddittorietà interna quando gli atti di programmazione scolastica assegnano un numero ridotto di ore di sostegno mentre le risultanze del procedimento, comprese le valutazioni della dirigenza scolastica, attestano la necessità della presenza costante dell'insegnante per consentire all'alunno di svolgere e portare a termine le attività didattiche.
  • Quando il fabbisogno individuale dell'alunno richiede la copertura integrale dell'orario scolastico, l'amministrazione scolastica deve attivarsi per ottenere, ove necessario, posti di sostegno in deroga; la mancata attivazione di tale richiesta può determinare l'illegittimità dell'assegnazione insufficiente.
  • L'annullamento della determinazione sulle ore di sostegno non comporta l'automatica sostituzione giudiziale della valutazione amministrativa, ma impone all'amministrazione di riesercitare il potere entro il termine stabilito dal giudice, conformandosi all'accertamento delle effettive esigenze individuali dell'alunno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.