Sentenza del 28/11/2017 n. 4938 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Rivalutazione terreni edificabili - Cessione del terreno ad un prezzo inferiore rispetto al valore di perizia - Decadenza dalla rivalutazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta infondata. La cessione a un prezzo inferiore rispetto al valore periziato non comporta, di per sé, la decadenza dalla rivalutazione. Pertanto, non è legittimo accertare una plusvalenza imponibile calcolata assumendo come costo fiscale l'originario prezzo di acquisto anziché il valore rivalutato secondo la perizia e le regole applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la cessione di un terreno edificabile a un prezzo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia giurata di stima predisposta ai fini della rivalutazione prevista dall'art. 7 della legge n. 448/2001. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la vendita a un prezzo inferiore comportasse la decadenza dal beneficio della rivalutazione, con conseguente determinazione della plusvalenza sulla base della differenza tra il prezzo di cessione e l'originario costo di acquisto del terreno.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola mediante perizia giurata di stima e pagamento dell'imposta sostitutiva
La rivalutazione perfezionata secondo la procedura prevista dalla legge conserva efficacia anche se il terreno viene successivamente ceduto a un prezzo inferiore al valore indicato nella perizia. La differenza tra valore periziato e prezzo di vendita non determina automaticamente la decadenza dal beneficio.
Massime di principio
- La vendita di un bene rivalutato a un prezzo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia non comporta automaticamente la perdita della rivalutazione, purché gli adempimenti richiesti dalla legge siano stati correttamente eseguiti.
- L'Amministrazione finanziaria non può presumere la decadenza dal beneficio fiscale esclusivamente sulla base del prezzo di cessione inferiore al valore periziato; deve individuare una specifica violazione delle condizioni previste dalla normativa.
- In caso di cessione di terreni rivalutati, il valore fiscale derivante dalla rivalutazione non viene necessariamente sostituito dall'originario costo storico per il solo fatto che il corrispettivo di vendita sia più basso.
- La perizia di rivalutazione non garantisce che il bene venga venduto al valore stimato, poiché il prezzo effettivo può dipendere dalle condizioni di mercato e dalle concrete trattative tra le parti.
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