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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22191/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità degli interessi passivi relativi a un mutuo originario contratto nel 2003 e rinegoziato nel 2008 (con successivo rifinanziamento con nuovo istituto per un importo complessivo utilizzato in parte per estinguere il debito originario e in parte per ristrutturazione immobiliare). In precedenza la contribuente aveva aderito a un PVC (processo verbale di constatazione) relativo alla deduzione di "management fees" e omissione di ritenute; successivamente aveva presentato interpello (positivo a condizioni) e richiesto il rimborso dell'IRES versata per mancata deduzione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 1, comma 36, l. n. 244/2007. L'Ufficio negava il rimborso, sostenendo che l'adesione al PVC avesse resa irretrattabile la determinazione dell'imponibile; la CTP confermava l'Ufficio, mentre la CTR accoglieva la contribuente ritenendo che il PVC fosse parziale e non investisse la deducibilità degli interessi e che le condizioni del nuovo mutuo non fossero peggiorative rispetto al precedente. L'Agenzia impugnava in Cassazione contestando: (i) l'errata qualificazione del PVC come parziale senza adeguata verifica; (ii) la valutazione sulla congruità delle condizioni del mutuo rinegoziato in contrasto con l'art. 1, comma 36, l. n. 244/2007 e l'interpello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fatto una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, avendo chiarito che il PVC verteva esclusivamente sui "management fees" e non sulla deducibilità degli interessi passivi; pertanto l'adesione a quel PVC parziale non poteva precludere la domanda di rimborso relativa ad altro profilo (interessi). Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la CTR ha valutato correttamente le condizioni del nuovo finanziamento (e comunque non v'è norma che imponga il limite del "non peggioramento" come condizione di deducibilità), sicché il diritto al rimborso poteva essere riconosciuto. Il ricorso è pertanto rigettato; l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio a favore della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 36, legge n. 244/2007

    Norma richiamata come base per la deducibilità degli interessi passivi e per la richiesta di rimborso dell'IRES; la Corte ha ritenuto che non imponga un limite di deducibilità vincolato al «non peggioramento» delle condizioni del finanziamento e che la valutazione delle condizioni economiche deve guardare al periodo e all'ammontare complessivo del finanziamento.

  • PVC (processo verbale di constatazione) e istituto dell'adesione

    La giurisprudenza e la Corte hanno affermato che l'adesione a un PVC è irretrattabile solo nei limiti delle questioni espressamente oggetto del PVC stesso: un PVC parziale non può precludere pretese o istanze di rimborso riferibili a voci non comprese nel PVC.

  • art. 2 e art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997

    Richiamati dall'Agenzia nella censura relativa alla natura dell'accertamento/adesione; la Corte non ha ritenuto che la CTR abbia violato tali disposizioni, ritenendo piuttosto corretta la valutazione di fatto sul contenuto del PVC.

  • art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Norma processuale tributaria menzionata nella doglianza dell'Agenzia; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina richiamata, confermando che l'adesione al PVC qui era limitata agli specifici rilievi indicati.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nella contestazione sulla natura vincolante dell'adesione; la Corte non ha ritenuto che la qualificazione giuridica dell'accordo mutasse l'esito, posto che il contenuto negoziale dell'adesione si riferiva esclusivamente ai profili indicati nel PVC.

  • art. 7 d.l. n. 105/2021

    Riferito in ordine alla mancata richiesta di discussione in udienza dalle parti; atto meramente processuale e non influente sulla decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma relativa all'esenzione dal contributo unificato per la pubblica amministrazione; richiamata per spiegare l'irrilevanza dell'automatica applicazione delle disposizioni sul contributo vista la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

  • Giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. n. 18962/2005, n. 20732/2010, n. 26109/2020)

    Precedenti che hanno enunciato il principio secondo cui l'accertamento con adesione rende irretrattabile ciò che è stato espressamente definito con adesione, ma lasciano spazio al concetto di accertamento parziale che non può automaticamente estendere la sua efficacia a tutte le posizioni fiscali dell'anno.

Massime di principio

  • L'adesione a un PVC vincola le parti solo rispetto alle questioni espressamente oggetto del PVC: se il PVC è parziale, il contribuente può comunque proporre domande di rimborso o contestazioni riguardanti voci non incluse nel PVC.
  • Nella valutazione della deducibilità degli interessi passivi su mutui rinegoziati conta la sostanza dell'operazione: occorre considerare l'ammontare complessivo del finanziamento e l'intero periodo rilevante, non la sola comparazione puntuale di tassi riferita a un breve frammento temporale.
  • Gli orientamenti forniti con interpello non possono introdurre limiti di deducibilità non previsti dalla legge; la condizione del "non peggioramento" indicata dall'Ufficio può avere mera valenza interpretativa ma non sostituisce la norma primaria.
  • La qualificazione del PVC come "parziale" o "generale" è una valutazione di fatto che grava sul giudice di merito; in sede di legittimità la Corte verifica soprattutto la correttezza dell'interpretazione giuridica e l'assenza di travisamento dei fatti rilevanti.
  • Chi intende opporre a terzi l'efficacia di una definizione con adesione deve dimostrare che l'oggetto della definizione comprende esplicitamente la specifica voce di imposta o il profilo deduttivo contestato.

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