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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04418/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia origina da due contratti di appalto relativi alla ristrutturazione di un edificio destinato a struttura alberghiera. Nel corso dell'esecuzione la committente tratteneva ritenute di garanzia sul 10% di ciascun SAL, da svincolarsi al collaudo definitivo. Sopraggiunti contrasti, l'appaltatrice promuoveva arbitrato chiedendo il pagamento di corrispettivi asseritamente residui e la fissazione del collaudo finale. La committente resisteva, deducendo ritardi dell'appaltatrice e invocando penali contrattuali e danni ulteriori, con domanda riconvenzionale e richiesta di compensazione. Il collegio arbitrale accoglieva in parte le domande dell'appaltatrice e riconosceva anche alcune penali alla committente, nonché la compensazione per quanto di ragione. La committente impugnava il lodo ex art. 828 c.p.c. deducendo: ultrapetizione e violazione del contraddittorio per la condanna al pagamento delle ritenute di garanzia; nullità per motivazione inesistente/carenze/contraddittorietà in relazione al rigetto della domanda di penali intermedie; violazione dei limiti della convenzione d'arbitrato per asserita decisione secondo equità; nullità per insufficiente e contraddittoria motivazione sugli interessi relativi alle penali del primo contratto. La Corte d'appello accoglieva solo in parte l'impugnazione del lodo. In cassazione la ricorrente censurava la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, omessa pronuncia sulla distinta censura di totale carenza motivazionale quanto al termine finale di consegna e alla mancata applicazione delle penali intermedie; con il secondo motivo, violazione dell'art. 1382 c.c. per avere la Corte ritenuto che gli arbitri avessero deciso secondo diritto e non secondo equità nel rigettare le penali intermedie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il sindacato sull'impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c. è limitato ai vizi tassativamente previsti e che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello. In particolare, la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato sia il tema della determinazione del termine finale di consegna sia quello della mancata applicazione delle penali intermedie, escludendo i vizi motivazionali denunciati e ritenendo che gli arbitri avessero deciso secondo diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 828 c.p.c.

    indica il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, entro confini di sindacato limitati.

  • art. 829 c.p.c.

    comma 1, nn. 4, 5, 9 e 11; comma 3

    l'impugnazione del lodo è ammessa solo per vizi tassativi e il controllo del giudice è ristretto agli errores in procedendo espressamente previsti e, nei limiti di legge, alla violazione di regole di diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura di omessa pronuncia/ultrapetizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio motivazionale della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto per la nullità della sentenza per vizi processuali.

  • art. 1382 c.c.

    richiamato in relazione alla clausola penale e alla sua applicazione alle penali intermedie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità ha natura di rimedio a sindacato limitato: il giudice può intervenire solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c., senza trasformare il giudizio in un riesame del merito della decisione arbitrale.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della pronuncia impugnata.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di carenza motivazionale non è utile se la sentenza di merito ha in realtà esaminato i punti controversi e ha espresso una motivazione intelligibile sulla questione decisiva.
  • La censura di violazione di legge non può risolversi nella mera contestazione della soluzione interpretativa adottata dal giudice di merito, ma deve indicare specificamente l'errore di diritto commesso.
  • In materia di clausola penale e di arbitrato, la questione se gli arbitri abbiano deciso secondo diritto o secondo equità va scrutinata nei limiti della convenzione arbitrale e del perimetro dell'impugnazione per nullità, senza estendere il controllo a un nuovo giudizio sul merito delle penali contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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