Sentenza n. 407/2026 - Cagliari, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE: della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 529/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 31.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2157/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 529/2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato prescritto il diritto per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e aveva condannato il Ministero a riconoscere 2.000 euro per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 29 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la rituale notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la misura è stata ritenuta non necessaria alla luce della nomina del commissario e comunque ostacolata, in concreto, dalle ragioni indicate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, tra cui la complessità e serialità del contenzioso, la pluralità di soggetti coinvolti nell'attivazione della Carta e la natura non essenziale del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso esaminato, di una sentenza del giudice ordinario avente efficacia esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità, e quando il giudice ritenga sufficiente la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, aveva previsto la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, avente efficacia esecutiva nei confronti di un'Amministrazione pubblica, quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: pur essendo astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative collegate alla complessità dell'adempimento, ai vincoli organizzativi e finanziari, alla serialità del contenzioso o alla natura non essenziale della prestazione, soprattutto se sia già stato nominato un commissario ad acta.
- La nomina di un dipendente dell'Amministrazione debitrice quale commissario ad acta non comporta, per tale funzione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo quando il commissario è già inserito nella struttura amministrativa.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione di una condanna pecuniaria può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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