Cassazione Penale, Sentenza n. 47688/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Falsone aveva chiesto la concessione della liberazione condizionale allegando che non era in grado di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato e producendo un provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la remissione del debito per difficoltà economiche. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che le obbligazioni civili non fossero adempiute e che il condannato non avesse dimostrato l'impossibilità di adempierle. Falsone ha impugnato denunciando violazione dell'art. 666, comma 2, e dell'art. 176 c.p. e denunciando vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino. La Corte ha ritenuto che il decreto presidenziale di inammissibilità non potesse essere emesso de plano perché la domanda richiedeva accertamenti di fatto e verifiche cognitive circa l'adempimento o l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui l'accertamento dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili deve essere svolto d'ufficio e non può essere esclusa con un provvedimento presidenziale che decide in difetto di contraddittorio. Per tali ragioni il provvedimento è risultato affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio, che dovrà seguire le modalità dei commi 3 e successivi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano solo quando l'istanza manca di requisiti posti direttamente dalla legge e tale mancanza sia evidente senza bisogno di accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Non è applicabile quando la domanda comporta valutazioni di fatto.
art. 176 cod. pen. (c.p.)
Rilevanza dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale; la verifica dell'impossibilità di adempiere tali obbligazioni non può essere posta interamente a carico del condannato ma deve essere accertata d'ufficio.
art. 179 cod. proc. pen.
Il provvedimento presidenziale che decide senza i presupposti di legge e in difetto di contraddittorio, quando invece sono necessari accertamenti, è affetto da nullità assoluta richiamabile d'ufficio.
art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.
La trattazione della domanda di liberazione condizionale che richiede accertamenti va svolta con le garanzie procedurali previste da questi commi (udienza, contraddittorio e valutazioni del Tribunale di sorveglianza), non con un decreto presidenziale de plano.
Massime di principio
- Il decreto presidenziale di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cpp è ammissibile solo quando la mancanza di requisiti è manifesta e non richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali.
- Quando il richiedente allega situazioni di fatto rilevanti (es. impossibilità di adempiere obbligazioni civili) occorre effettuare verifiche cognitive: il Presidente non può dichiarare inammissibile de plano per mancanza di prova.
- L'accertamento dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato rileva ai fini della liberazione condizionale e deve essere compiuto d'ufficio dal giudice, non posto integralmente a carico dell'onere probatorio del condannato.
- La decisione presa senza il necessario contraddittorio quando sono richiesti accertamenti è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cpp e comporta annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe il Tribunale di sorveglianza dovrà procedere con le garanzie previste dai commi 3 e seguenti dell'art. 666 cpp (udienza e valutazioni di merito) se emergono questioni di fatto che richiedono istruttoria.
Testo integrale
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