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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5891/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Izzi proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione dei giudici del Tribunale di Foggia. Il ricorso si articolava in tre motivi: (1) mancata integrazione del contraddittorio per la decisione sulla ricusazione per omissione di citazione del responsabile civile e delle parti civili; (2) sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede ricusazione del giudice quando venga precluso all'imputato l'esercizio del diritto di autodifesa; (3) censura sulla non manifesta infondatezza della predetta questione costituzionale e deduzione di un vizio di imparzialità apparente del giudice per le modalità di conduzione dell'udienza e per la presunta preclusione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la mancata convocazione di altre parti (responsabile civile/parti civili) fosse deducibile dal ricorrente stesso: anche se l'avviso dovesse essere dato a tutte le parti, la relativa nullità può essere eccepita solo da chi ha interesse (le parti non convocate) e non dal proponente la ricusazione, perciò Izzi mancava di legittimazione a sollevare il vizio. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché il ricorrente aveva errato nel descrivere la statuizione impugnata: la Corte d'appello non aveva ritenuto la questione irrilevante ma manifestamente infondata. Il terzo motivo è stato ritenuto comunque manifestamente infondato: la Corte ha spiegato che le violazioni delle norme processuali a tutela del diritto di autodifesa si sanzionano con la nullità degli atti e non con la ricusazione del giudice; introdurre l'ipotesi di ricusazione per mere violazioni procedurali sarebbe estraneo al sistema, non costituzionalmente necessario e pericoloso per l'ordinato svolgimento del processo. In conclusione il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 41, comma 3

    Richiamato insieme all'art. 127 c.p.p. per regolare il procedimento decisionale sulla ricusazione; la Corte ha applicato le disposizioni indicate per ritenere corretta la procedura adottata

  • Codice di procedura penale, art. 127, comma 1

    "avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori"

    La norma disciplina la fissazione dell'udienza camerale per la decisione sulla ricusazione e l'obbligo di dare avviso; la Corte ha osservato che, anche se la giurisprudenza è divisa sull'estensione dell'avviso, l'eventuale nullità per omissione spetta essere dedotta dalle parti interessate e non dal ricusante privo di interesse

  • Codice di procedura penale, art. 37, comma 1

    La norma è stata oggetto della questione di legittimità sollevata dal ricorrente (mancata previsione di ricusazione per violazione del diritto di autodifesa). La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e ha escluso la necessità costituzionale di aggiungere una nuova ipotesi di ricusazione per violazioni procedurali

  • Codice di procedura penale, art. 494, comma 1

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'ammonizione che il presidente del collegio avrebbe dovuto fare prima di togliere la parola all'imputato; la Corte ha collegato la tutela dell'autodifesa alle sanzioni di nullità degli atti piuttosto che a ipotesi di ricusazione

  • Codice di procedura penale, art. 523, comma 5

    Menzi onata tra le norme a tutela del diritto di autodifesa; la Corte ha ricordato che l'inosservanza delle norme che regolano la formazione degli atti processuali trova rimedio nella nullità degli atti

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    Riferimento alla censura di motivazione (manifesta illogicità/omissione di confronto); la Corte ha ritenuto che il difetto di confronto con la motivazione fosse stato omesso dal ricorrente e non fondato

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Costituzione Italiana, artt. 3, 24, 25, 111, 117

    Richiamati dal ricorrente come parametri per la questione di legittimità costituzionale; la Corte ha esaminato la richiesta e ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per sollevare la questione in quanto la tutela del diritto di difesa è garantita tramite le invalidità/nullità degli atti e non richiede l'introduzione di una nuova ipotesi di ricusazione

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 1

    Citata dal ricorrente come parametro sovranazionale sul diritto a un giudice imparziale; la Corte ha richiamato i principi ma ha ritenuto che le criticità processuali dedotte non integrassero elementi che giustificassero la ricusazione

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47

    Men zionata dal ricorrente tra i parametri europei; la Corte ha considerato i principi europei ma ha ritenuto che non fosse necessaria (né giustificata) l'estensione dell'ipotesi di ricusazione invocata

  • Trattato sull'Unione europea, art. 19

    Richiamato come parametro sovranazionale in relazione al diritto a tutela giurisdizionale; la Corte ha esaminato la richiesta ma ha ritenuto che le garanzie europee non richiedessero la modifica della disciplina della ricusazione prospettata dal ricorrente

Massime di principio

  • La mancata citazione di parti interessate alla fissazione dell'udienza per la decisione sulla ricusazione può comportare nullità, ma solo le parti non convocate (che hanno interesse) possono eccepirla; il proponente della ricusazione normalmente non è legittimato a sollevare tale nullità
  • Le violazioni delle norme processuali a tutela del diritto di autodifesa si sanzionano prevalentemente mediante l'invalidità o la nullità degli atti processuali e non costituiscono automaticamente motivo di ricusazione del giudice, salvo che emergano elementi di sospetto oggettivo di parzialità
  • Per sollevare una questione di legittimità costituzionale occorre che essa sia rilevante e non manifestamente infondata; il sindacato sulla decisione di merito del giudice della ricusazione è limitato quando la questione è chiaramente infondata o quando esistono rimedi specifici (es. nullità degli atti)
  • La ricusazione è strumento volto a tutelare l'imparzialità soggettiva o la sua apparenza; non va confusa con i rimedi volti a correggere errori formali o vizi di procedura che sono riparabili con la declaratoria di nullità o con l'impugnazione delle decisioni
  • Nel valutare la fondatezza di una dichiarazione di ricusazione si richiede la presenza di fatti che possano generare dubbi oggettivamente giustificati sull'imparzialità del giudice; mere contestazioni sull'andamento dell'udienza o sulla gestione delle dichiarazioni non sono sufficienti se correggibili con rimedi ordinari

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