Corte di giustizia, Sentenza C-641/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell' 8 ottobre 2020. — EU contro PE Digital GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 11, articolo 14, paragrafo 3, e articolo 16, lettera m) – Contratti a distanza – Fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali – Diritto di recesso – Obblighi del consumatore in caso di recesso – Determinazione dell’importo che il consumatore deve pagare per le prestazioni fornite prima dell’esercizio del diritto di recesso – Eccezione al diritto di recesso in caso di fornitura di un contenuto digitale. — Causa C-641/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 nel senso che, in caso di recesso da un contratto avviato su richiesta del consumatore durante il periodo di ripensamento, l'importo dovuto va normalmente calcolato sul prezzo totale del contratto e in proporzione al tempo di esecuzione, salvo prestazioni autonome e separatamente remunerate. Precisa inoltre che il carattere "eccessivo" del prezzo va valutato con un confronto di mercato, includendo anche il prezzo applicato dal medesimo professionista ad altri consumatori. Infine, esclude che il profilo di personalità creato da un sito di incontri sia "contenuto digitale" ai sensi dell'articolo 16, lettera m).
Diritto di recesso e calcolo dell'importo dovuto dal consumatore in un contratto di servizi digitali, nonché esclusione del recesso per contenuto digitale: portata dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83/UE.
La questione giuridica
Se, in caso di recesso da un contratto a distanza per un abbonamento a servizi digitali iniziato durante il periodo di recesso su richiesta espressa del consumatore, l'importo dovuto debba essere calcolato esclusivamente pro rata temporis sull'intero prezzo contrattuale o se possano rilevare prestazioni parziali fornite integralmente e separatamente; se il prezzo sia "eccessivo" ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 sulla base di un confronto con prezzi praticati ad altri consumatori o da altri professionisti; e se la redazione di un profilo di personalità da parte di un sito di incontri costituisca "contenuto digitale" ai fini dell'articolo 16, lettera m).
Principio di diritto
L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 impone, in linea di principio, che l'importo dovuto dal consumatore che recede dopo aver chiesto l'avvio anticipato del contratto sia calcolato sul prezzo complessivo pattuito per tutte le prestazioni contrattuali e ripartito pro rata temporis; solo se il contratto prevede espressamente una prestazione distinta, integralmente fornita sin dall'inizio e remunerata separatamente, si considera l'intero prezzo di tale prestazione. Il prezzo è "eccessivo" quando, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, esso risulta superiore al valore di mercato, da valutarsi anche confrontando il prezzo praticato dal professionista ad altri consumatori e quello di servizi equivalenti offerti da altri professionisti. Inoltre, la redazione da parte di un sito di incontri di un profilo di personalità basato su un test non costituisce fornitura di "contenuto digitale" ai sensi dell'articolo 16, lettera m), sicché non opera l'eccezione al diritto di recesso per tale attività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 11, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 7, paragrafo 3, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 14, paragrafi 3 e 4, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 16, lettera m), direttiva 2011/83/UE
- Considerando 4 direttiva 2011/83/UE
- Considerando 19 direttiva 2011/83/UE
- Considerando 50 direttiva 2011/83/UE
Diritto di recesso e contenuto digitale nei servizi di incontri online
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Hamburg in una controversia tra un consumatore e la società PE Digital GmbH, gestore del sito di incontri "Parship". La Corte è chiamata a chiarire la disciplina del recesso nei contratti a distanza che comprendono servizi digitali e a precisare se alcune prestazioni rese dal sito possano beneficiare dell’eccezione relativa al contenuto digitale non su supporto materiale.
Fatti e procedimento principale
Il consumatore aveva concluso un abbonamento "premium" di 12 mesi per EUR 523,95, dopo essere stato informato del diritto di recesso e dopo aver chiesto l’avvio immediato della prestazione. Dopo pochi giorni egli ha esercitato il recesso; il professionista gli ha quindi addebitato EUR 392,96 a titolo di indennità compensativa. Il giudice del rinvio, ritenendo utile il documento di orientamento della Commissione sulla direttiva 2011/83, ha dubitato del metodo di calcolo dell’importo dovuto e della qualificazione del profilo di personalità generato dal sito.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, punto 11, della direttiva 2011/83, che definisce il "contenuto digitale" come i dati prodotti e forniti in formato digitale;
- l’articolo 7, paragrafo 3, sulla richiesta espressa del consumatore di avviare la prestazione durante il periodo di recesso;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sul diritto di recesso di 14 giorni;
- l’articolo 14, paragrafo 3, che disciplina l’importo proporzionale dovuto in caso di recesso dopo l’avvio anticipato della prestazione;
- l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 16, lettera m), relativi al contenuto digitale non fornito su supporto materiale;
- i considerando 4, 19 e 50 della direttiva 2011/83.
Prime due questioni: calcolo dell’importo dovuto
La Corte afferma che, in base all’articolo 14, paragrafo 3, l’importo proporzionale va determinato, di regola, prendendo come riferimento il prezzo concordato per tutte le prestazioni oggetto del contratto e calcolando la somma dovuta pro rata temporis. Il criterio del tempo di esecuzione è quindi la regola generale quando il contratto ha ad oggetto un servizio complessivo, anche se composto da più componenti.
La Corte aggiunge che si può derogare a tale criterio solo se il contratto prevede espressamente una o più prestazioni integralmente fornite sin dall’inizio, in modo distinto e con un prezzo separato. In quel solo caso, per quella prestazione autonoma, il professionista può pretendere l’intero prezzo previsto. Nel caso concreto, il contratto di abbonamento non prevedeva un prezzo separato per una prestazione autonomamente distinguibile, sicché valeva il calcolo proporzionale sull’intero prezzo.
Quarta questione: nozione di prezzo eccessivo
Interpretando l’articolo 14, paragrafo 3, alla luce del considerando 50, la Corte osserva che, se il prezzo totale è "eccessivo", l’importo dovuto va calcolato sul valore di mercato di quanto fornito. Per stabilire se il prezzo sia eccessivo occorre considerare tutte le circostanze pertinenti relative al valore commerciale del servizio, compreso il prezzo praticato dal medesimo professionista ad altri consumatori alle stesse condizioni e il prezzo di un servizio equivalente fornito da altri professionisti al momento della conclusione del contratto.
Terza questione: contenuto digitale e profilo di personalità
La Corte interpreta restrittivamente l’eccezione di cui all’articolo 16, lettera m), perché limita un diritto di tutela del consumatore. Osserva che un servizio di incontri online che consente di creare, trattare, memorizzare o condividere dati in formato digitale non è, di per sé, fornitura di contenuto digitale. Analogamente, la redazione di un profilo di personalità basato su un test eseguito dal sito non costituisce contenuto digitale ai sensi dell’articolo 2, punto 11, e non può quindi beneficiare dell’eccezione al recesso prevista dall’articolo 16, lettera m).
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 14, paragrafo 3, impone, salvo prestazioni autonome remunerate separatamente, un calcolo pro rata temporis sul prezzo complessivo del contratto;
- la valutazione del prezzo eccessivo richiede un confronto con i prezzi praticati dal professionista ad altri consumatori e con quelli di servizi equivalenti offerti da altri professionisti;
- la redazione del profilo di personalità da parte di un sito di incontri non costituisce fornitura di contenuto digitale ai fini dell’articolo 16, lettera m).
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore digitale e per i professionisti che vendono servizi online, la sentenza conferma che la struttura tariffaria del contratto è decisiva: la separazione di una prestazione e la sua remunerazione autonoma devono risultare in modo espresso nel contratto. In assenza di tale struttura, il rischio di recesso resta governato dal criterio proporzionale temporale sull’intero prezzo. Inoltre, l’eccezione relativa al contenuto digitale non può essere estesa a prestazioni di elaborazione o profilazione rese nell’ambito di un servizio online, se non integrano vera e propria fornitura di dati digitali.
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